Cassazione Penale, Sentenza n. 1744/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Coopservice ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo delle somme corrispondenti al presunto profitto del reato di truffa (oltre 3 milioni di euro) ai sensi degli articoli 19 e 53 del decreto legislativo n. 231/2001, oltre al sequestro per equivalente. La ricorrente ha denunciato, in sintesi, una duplicazione del provvedimento di sequestro a suo carico (sarebbero stati emessi più provvedimenti per la stessa somma, alcuni già eseguiti), nonché l'erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali (art. 321 cod. proc. pen., 322 ter e 640 quater cod. pen. e norma richiamata dalla ricorrente del decreto legislativo n. 231/2001), sostenendo che la somma oggetto di sequestro era già garantita tramite una fideiussione bancaria autonoma e quindi non poteva essere nuovamente sottoposta a sequestro
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero confutato la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha osservato che non risultava provata l'effettiva coincidenza dei compendi sequestrati e che nell'ambito del medesimo procedimento possono essere adottate misure reali distinte per soggetti diversi e per fattispecie diverse. È stato ricordato che il principio "ne bis in idem" si applica alla duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto e lo stesso soggetto, non alla coesistenza di misure cautelari su uno stesso bene in procedimenti o rispetto a titoli diversi. Il tribunale aveva inoltre motivatamente escluso che la fideiussione bancaria potesse essere considerata equivalente al sequestro preventivo; e alcune misure preventive adottate in precedenza risultavano annullate. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (decisione resa il 26 ottobre 2021).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 231/2001, articolo 19
"salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"
La Corte ha richiamato la clausola di salvaguardia secondo cui la confisca nei confronti dell'ente non opera per la parte che può essere restituita al danneggiato; tuttavia ciò non esclude la possibilità di adottare misure cautelari (sequestro) nei confronti dell'ente quando sussista il presupposto della responsabilità e del profitto illecito.
decreto legislativo n. 231/2001, articolo 53
Richiamato come base normativa per l'adozione di misure cautelari e per il sequestro preventivo del profitto del reato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro disposto ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 53.
codice di procedura penale, articolo 321
Citato dalla ricorrente come norma processuale rilevante; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non efficaci a dimostrare la violazione della disciplina procedurale e la coincidenza dei compendi sequestrati.
codice di procedura penale, articolo 322 ter
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto provata l'erronea applicazione di tale norma, dato che le misure impugnate sono state adottate su basi diverse e in relazione a distinti soggetti/profili di responsabilità.
codice penale, articolo 640 quater
Riferimento alla fattispecie di truffa aggravata contestata; la Corte ha confermato la gravità indiziaria relativa al profitto illecitamente conseguito in favore della cooperativa, che giustifica il sequestro preventivo.
codice di procedura penale, articolo 649
La Corte ha richiamato il principio del ne bis in idem di matrice processuale (art. 649 c.p.p.), precisando che esso riguarda la duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto e lo stesso soggetto e non impedisce che uno stesso bene sia oggetto di misure cautelari distinte in procedimenti diversi o rispetto a distinti titoli giuridici.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem processuale impedisce la duplicazione di procedimenti penali per lo stesso fatto e lo stesso soggetto, ma non vieta che uno stesso bene sia sottoposto a misure cautelari distinte se adottate nei confronti di soggetti diversi o per titoli giuridici diversi
- Per contestare con successo una presunta duplicazione di sequestro il ricorrente deve dimostrare la concreta identità dei compendi sottoposti a sequestro e che i provvedimenti si fondano sul medesimo titolo giuridico; censure generiche non sono sufficienti
- Una garanzia contrattuale (es. fideiussione autonoma) non è automaticamente equivalente o sostitutiva del sequestro preventivo: occorre verificare la natura giuridica della garanzia e il suo effettivo effetto sul rischio di dissipatione del profitto contestato
- In materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) il sequestro del profitto può essere disposto anche indipendentemente dalle misure adottate nei confronti di persone fisiche, se ricorrono i presupposti di legge
- Se precedenti misure cautelari sono state annullate o revocate, è necessario valutare caso per caso la sovrapposizione degli interessi tutelati e l'effettiva coincidenza dei beni sequestrati prima di ritenere sussistente una duplicazione illegittima
- In sede di impugnazione la motivazione del giudice di merito, se ampia ed esaustiva, pone onere maggiore sul ricorrente di confutare specificamente i punti decisivi della motivazione
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