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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13733/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TIA relativo all'anno 2008 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria/occupante di un'area scoperta adibita a piazzale aziendale. La contribuente ha contestato: la tardività dell'appello del Comune; la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione di atti; la debenza del tributo sull'area, sostenendo che il piazzale non fosse autorimessa né area operativa e fosse inidoneo a produrre rifiuti; l'erronea interpretazione del regolamento comunale che prevedeva esenzioni per alcune aree scoperte; l'omesso esame della prova contraria rispetto alla presunzione di produttività dei rifiuti; la mancata riduzione equitativa della superficie tassabile per zona mista con aree esenti e tassabili; la mancata applicazione della riduzione della sola quota variabile della TIA; e, con motivi finali, l'omessa pronuncia su domande subordinate riguardanti tariffa agevolata, sanzioni, interessi moratori e IVA.

La decisione

La Corte ha respinto i primi sette motivi: ha ritenuto tempestivo l'appello del Comune; ha escluso la nullità dell'avviso per motivazione e allegazione; ha confermato la tassabilità del piazzale, affermando che per le aree scoperte rileva la loro natura operativa e la loro idoneità oggettiva a produrre rifiuti, presunta fino a prova contraria; ha escluso che la società avesse dimostrato un'effettiva non produttività o il diritto a ulteriori riduzioni, non potendo la Corte rivalutare il merito. Ha invece accolto l'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo per motivazione apparente/omessa pronuncia sulle domande subordinate, rilevando che la CTR si era limitata a una formula apodittica priva di reale argomentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la notificazione dell'appello direttamente a mezzo posta; nel caso concreto la spedizione dell'atto in plico senza busta con raccomandata A/R ha reso la notifica tempestiva.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare è stato calcolato dalla data di deposito della sentenza di primo grado, con conseguente tempestività dell'appello notificato prima della scadenza.

  • art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla contribuente come parametro di motivazione dell'atto impositivo, ma ritenuto non violato alla luce del contenuto dell'avviso.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    l'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati non conosciuti o conoscibili dal contribuente; le delibere comunali generali, soggette a pubblicità legale, non devono essere allegate.

  • art. 71, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    nell'avviso di accertamento TARSU/TIA è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di esporre i dettagli matematici del calcolo.

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    comma 1; comma 2; comma 3; comma 5

    la tassa è dovuta per locali e aree scoperte ad uso privato; l'esclusione opera solo per aree oggettivamente non idonee a produrre rifiuti o per specifiche ipotesi tassative, con presunzione iuris tantum di produttività superabile solo con prova contraria del detentore.

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    comma 3; comma 4; comma 14

    la TIA si applica a chi occupi o conduca locali e aree scoperte; la tariffa si compone di quota fissa e variabile; la qualità/quantità dei rifiuti incide solo sulla quota variabile, e le riduzioni presuppongono prova dello smaltimento in proprio o del recupero dei rifiuti assimilati.

  • art. 16 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    richiamato nel motivo sulla riduzione tariffaria, ma la Corte ne ha escluso la violazione alla luce della disciplina della quota variabile della TIA.

  • art. 59 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato dalla società per la tariffa agevolata; la censura è stata accolta solo sotto il profilo dell'omessa pronuncia, non nel merito della pretesa sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR ha omesso di pronunciarsi in modo espresso e non meramente assertivo sulle domande subordinate riproposte in appello.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; una formula apodittica non basta.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione riguarda i fatti storici, non le valutazioni o conclusioni ricostruttive tratte da documenti; inoltre la scelta delle prove è riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla tassa rifiuti, la notifica dell'appello può essere validamente eseguita direttamente per posta nei casi consentiti dal rito tributario, e la tempestività va verificata sulla base della data di spedizione risultante dagli atti.
  • L'avviso di accertamento in materia TARSU/TIA è sufficientemente motivato quando indica la tariffa applicata e la delibera comunale richiamata; non è necessario riprodurre nel dettaglio tutti i dati di calcolo, né allegare le delibere generali soggette a pubblicità legale.
  • Ai fini dell'assoggettamento a TARSU/TIA delle aree scoperte, il criterio centrale è l'idoneità oggettiva e strutturale dell'area a produrre rifiuti; l'esenzione costituisce eccezione e deve essere provata dal contribuente, non essendo sufficiente la sola allegazione di un uso limitato o di una minore produzione in concreto.
  • La presunzione di produttività dei rifiuti per locali e aree tassabili è una presunzione iuris tantum superabile solo con prova contraria specifica, obiettiva e riferita a condizioni permanenti di non utilizzabilità o di impossibilità di produrre rifiuti.
  • Per la TIA, la quota fissa è dovuta in via generale sul mero presupposto della detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre la quantità effettiva di rifiuti incide soltanto sulla quota variabile e sulle eventuali riduzioni previste dalla disciplina tariffaria.
  • In sede di legittimità il vizio di omesso esame o omessa motivazione non può tradursi in una nuova valutazione delle prove: è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule generiche o apodittiche che non consentono di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, soprattutto rispetto a domande subordinate ritualmente riproposte.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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