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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31896/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché rivaluti il fatto tenendo conto delle anomalie della condotta dell'investitore, in particolare della consegna di contanti al promotore e della loro incidenza sul nesso causale e sull'eventuale concorso colposo ex art. 1227 c.c.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un cliente aveva consegnato più volte somme di denaro a un promotore finanziario, formalmente incaricato da una banca, per investirle in titoli della stessa banca. Le somme, tuttavia, non risultavano mai investite né versate sul conto del cliente; il promotore se ne era appropriato. La Corte d'appello aveva ritenuto responsabili in solido il promotore e la banca, escludendo che la condotta del cliente integrasse un concorso colposo idoneo a escludere o ridurre il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 31 d.lgs. 58/1998 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che vi fossero gravi anomalie nella condotta congiunta di promotore e investitore tali da escludere la propria responsabilità solidale; (2) violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello negato la corresponsabilità del cliente, nonostante la consegna di ingenti somme in contanti al promotore e altre circostanze anomale. La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi perché il giudice di merito aveva trascurato di valorizzare specificamente la consegna di denaro contante al promotore, circostanza rilevante per valutare l'eventuale acquiescenza consapevole o cooperazione colposa del danneggiato e, quindi, la sussistenza o meno del nesso di occasionalità necessaria e della responsabilità della banca.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998

    La banca/intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario quando il fatto illecito sia connesso da occasionalità necessaria con le mansioni affidate; tuttavia, tale responsabilità può essere esclusa se la condotta del danneggiato presenti profili di anomalia tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore.

  • art. 1227 c.c.

    Può operare il concorso colposo del danneggiato quando la sua condotta abbia agevolato il fatto dannoso o quando abbia omesso l'ordinaria diligenza nella protezione del proprio interesse; il giudice deve valutare specificamente se la condotta del cliente abbia inciso causalmente sul danno o ne abbia consentito la produzione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formulati deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 108 del regolamento Consob n. 16190 del 2007

    La consegna di denaro contante al promotore è contraria alle regole di tracciabilità e assume rilievo quale indice di anomalia della condotta dell'investitore.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario per gli illeciti del promotore finanziario, la responsabilità ex art. 31 TUF presuppone il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e fatto illecito, ma può essere esclusa se il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, collusiva o di consapevole acquiescenza alla violazione.
  • La consegna di somme in contanti al promotore, in violazione delle regole di tracciabilità, è un fatto potenzialmente decisivo nella valutazione dell'anomalia della condotta dell'investitore e del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente le circostanze fattuali che possono incidere sul nesso causale e sulla corresponsabilità del danneggiato; la mancata valorizzazione di fatti rilevanti integra vizio censurabile in cassazione.
  • Non opera alcun automatismo né in favore della responsabilità dell'intermediario né in favore dell'esclusione del concorso colposo: la valutazione va compiuta caso per caso, secondo il criterio della prevalenza probabilistica del fatto causalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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