Cassazione Civile, Ordinanza n. 36078/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di appalto per la costruzione di un complesso immobiliare. L'impresa appaltatrice agì per ottenere il pagamento di opere extracontratto asseritamente eseguite su richiesta della committente a seguito di varianti in corso d'opera; la committente resistette contestando l'an e il quantum del credito e propose riconvenzionalmente il pagamento di una penale per ritardo nella consegna e il rimborso di somme corrisposte a un proprio dipendente comandato in cantiere. In primo grado la committente fu condannata al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella richiesta dall'appaltatrice. In appello la Corte territoriale, con una prima sentenza, respinse l'appello principale della committente e rimise in istruttoria la sola questione del quantum dell'appello incidentale dell'appaltatrice; con una seconda sentenza aumentò il credito dell'appaltatrice. Nel ricorso principale la committente dedusse: violazione delle regole su prova e limiti alle nuove prove in appello, omesso esame di fatti decisivi, errata interpretazione del contratto d'appalto, erroneo rigetto delle domande riconvenzionali per penale da ritardo e rimborso retribuzioni, omessa pronuncia e ultra/extra petizione. Con il ricorso incidentale l'appaltatrice contestò la quantificazione del corrispettivo delle opere extracontratto, sostenendo che la consulenza tecnica avesse sottostimato varie lavorazioni e non avesse riconosciuto spese generali e utile d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la prima sentenza d'appello fosse una sentenza definitiva parziale e non una non definitiva, sicché i primi cinque motivi del ricorso principale, notificato oltre il termine lungo rispetto a quella pronuncia, erano tardivi e quindi inammissibili. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava specificamente le critiche rivolte alla c.t.u. d'appello. Il settimo motivo è stato parimenti inammissibile sia perché la doglianza sull'ultra/extra petizione non risultava adeguatamente devoluta in appello, sia per difetto di autosufficienza. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la Corte ha escluso vizi di omessa pronuncia e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che il giudice di merito aveva legittimamente aderito alla c.t.u. e che, dalla sentenza, risultava considerato anche l'aumento per spese generali e utile d'impresa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
La violazione si configura solo se la decisione è fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri del giudice; non quando il giudice valorizzi diversamente le prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia o abbia disatteso prove legali; non consente di sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su una domanda, eccezione o motivo; non sussiste quando la domanda o il motivo risultino implicitamente respinti dalla soluzione adottata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare singolarmente ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le variazioni all'opera richiedono autorizzazione scritta e, in caso di prezzo globale, non danno luogo a compenso aggiuntivo salvo pattuizione diversa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le variazioni richieste dal committente non possono eccedere il sesto del prezzo complessivo pattuito.
Richiamato per l'interpretazione del contratto secondo il senso letterale e la comune intenzione dei contraenti.
art. 32, comma 2, D.P.R. 207/2010
Invocato nel ricorso incidentale come criterio di quantificazione del corrispettivo, comprensivo di spese generali e utile d'impresa.
art. 34 D.P.R. 554/1999
Invocato come parametro per la determinazione del corrispettivo delle varianti/opere extra in appalto.
art. 5, comma 1, D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000
Invocato come norma di riferimento per la liquidazione del compenso delle opere extra in appalto.
Richiamato in relazione alla riserva facoltativa di ricorso per cassazione contro sentenza non definitiva.
Richiamato per l'impugnazione congiunta della sentenza non definitiva e di quella definitiva successiva, ove ne ricorrano i presupposti.
Richiamato quale termine lungo per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva parziale già pubblicata.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Usato per disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Da applicare, in caso di rigetto/inammissibilità, per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cumulo oggettivo di domande o cause connesse, la sentenza che definisce integralmente una delle controversie, disponendo contestualmente la prosecuzione istruttoria per la sola residua questione del quantum, è una sentenza definitiva parziale e non una sentenza non definitiva: contro di essa non opera la riserva facoltativa di ricorso per cassazione.
- Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo o un vizio di ultra/extra petizione, il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza di autosufficienza la censura è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove: il vizio sussiste solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia probatoria illegale a elementi non dotati di tale forza.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso la domanda o il motivo in modo incompatibile con la pretesa, anche senza una confutazione espressa di tutte le argomentazioni difensive.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia già esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte; non è necessario rispondere analiticamente a ogni singola obiezione.
- Nella determinazione del corrispettivo per opere extracontratto in appalto, la parte che contesta la liquidazione deve censurare specificamente i criteri adottati e i passaggi decisivi della consulenza tecnica, altrimenti la doglianza resta inammissibile.
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