Cassazione Penale, Sentenza n. 33599/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in otto motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato ascritto nel capo B (bancarotta semplice) per presunta cessazione dell'attività di amministratrice di fatto; 2) violazione di legge per averle attribuito la qualità di amministratrice di fatto; 3) vizio di motivazione circa l'esistenza di una condotta dissipativa o omissiva a carico della Corona; 4) errore nella valutazione del presunto contratto di consulenza tecnica (teoria alternativa alla qualità di amministratrice di fatto); 5) censura sull'applicazione dell'art. 219, comma 2 (continuazione/agggravamento) per pluralità di condotte; 6) e 7) contestazioni sulla configurabilità del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla applicabilità dell'art. 219 alla bancarotta impropria; 8) censure sulle statuizioni civili (concorso di colpa di parte civile e mancanza di prova del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sussistente la "doppia conforme" tra sentenza di primo e secondo grado e ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento (dies a quo), non dalla cessazione dell'attività di fatto dell'amministratore; la qualificazione di amministratrice di fatto è correttamente fondata su un insieme di indici sintomatici (coinvolgimento nella gestione, rapporti con fornitori e clienti, decisioni sulla destinazione d'uso, controllo dei lavori, gestione dei pagamenti, uso di appartamenti, rapporti con leasing e professionisti) e non richiede l'esercizio esclusivo di tutti i poteri formali; l'ipotesi alternativa del rapporto di consulenza non è provata e non esclude la responsabilità; l'aumento previsto dall'art. 219 è stato correttamente valutato (la Corte non ha applicato l'aumento per continuazione ma ha ritenuto il danno patrimoniale di rilevante gravità); la gravità del danno va valutata rispetto alla diminuzione della massa attiva disponibile per i creditori e non in relazione al solo stato passivo; le statuizioni civili non sono viziate in quanto in sede penale è ammessa la condanna generica al risarcimento e la quantificazione è rimessa al giudice della liquidazione. Conseguenze procedurali: inammissibile il ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (artt. 216, 217, 219, 223, 224)
Artt. 216 e 223 (bancarotta fraudolenta e reati fallimentari) usati per ricondurre le condotte di dissipazione e mala gestione; art. 219 richiamato per la valutazione delle circostanze aggravanti (danno patrimoniale di rilevante gravità) e la disciplina sulla continuazione/aggregazione delle condotte; la Corte conferma che l'art. 219 può essere interpretato estensivamente anche con riferimento ad alcune ipotesi di bancarotta impropria.
Nozione di amministratore di fatto: la responsabilità deriva dall'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici della funzione, valutata su base fattuale mediante indici sintomatici (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, interventi strategici).
Codice penale, art. 158, comma 2
Richiamato in relazione al momento in cui si perfeziona la fattispecie e quindi il decorso della prescrizione: la dichiarazione di fallimento rappresenta il dies a quo per la prescrizione dei reati fallimentari.
Codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Richiamati in relazione ai criteri di valutazione della prova e alla motivazione; la Corte rileva che non sussiste vizio nella valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)
Norma richiamata in tema di motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti della censura di merito in sede di legittimità.
Riferimento alle censure civili sul concorso di colpa e alla prova del danno; la Corte evidenzia che in sede penale la condanna generica al risarcimento non richiede la prova immediata del danno.
Codice di procedura penale, art. 616 (e modifiche L. 23/06/2017, n.103)
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione dei reati fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento (dies a quo), non dalla cessazione dell'attività di fatto dell'amministratore.
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta mediante un insieme di indici sintomatici concreti (es. partecipazione alle decisioni strategiche, rapporti con fornitori/clienti, gestione dei pagamenti, interventi operativi) e non dalle sole formalità o dalla titolarità ufficiale degli atti.
- L'esercizio 'continuativo e significativo' dei poteri non richiede l'esercizio esclusivo di tutti i poteri formali: è sufficiente una gestione apprezzabile e non episodica.
- Un ruolo di consulente o creditore verso la società non esclude, se provato l'inserimento organico e funzioni direttive, la qualificazione come amministratore di fatto e la responsabilità penale.
- La gravità del danno patrimoniale nel fallimento va valutata in termini di diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, non in rapporto alla sola entità del passivo.
- In sede penale la condanna generica al risarcimento è ammissibile: l'accertamento dell'an debeatur e la quantificazione del quantum sono rinviati al giudice della liquidazione.
- In cassazione non è consentita una rilettura delle prove per proporre una interpretazione alternativa dei fatti quando la motivazione di merito è congrua e logica; le censure fattuali sono insindacabili se fondate su adeguata motivazione del giudice di merito.
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