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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33599/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in otto motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato ascritto nel capo B (bancarotta semplice) per presunta cessazione dell'attività di amministratrice di fatto; 2) violazione di legge per averle attribuito la qualità di amministratrice di fatto; 3) vizio di motivazione circa l'esistenza di una condotta dissipativa o omissiva a carico della Corona; 4) errore nella valutazione del presunto contratto di consulenza tecnica (teoria alternativa alla qualità di amministratrice di fatto); 5) censura sull'applicazione dell'art. 219, comma 2 (continuazione/agggravamento) per pluralità di condotte; 6) e 7) contestazioni sulla configurabilità del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla applicabilità dell'art. 219 alla bancarotta impropria; 8) censure sulle statuizioni civili (concorso di colpa di parte civile e mancanza di prova del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sussistente la "doppia conforme" tra sentenza di primo e secondo grado e ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento (dies a quo), non dalla cessazione dell'attività di fatto dell'amministratore; la qualificazione di amministratrice di fatto è correttamente fondata su un insieme di indici sintomatici (coinvolgimento nella gestione, rapporti con fornitori e clienti, decisioni sulla destinazione d'uso, controllo dei lavori, gestione dei pagamenti, uso di appartamenti, rapporti con leasing e professionisti) e non richiede l'esercizio esclusivo di tutti i poteri formali; l'ipotesi alternativa del rapporto di consulenza non è provata e non esclude la responsabilità; l'aumento previsto dall'art. 219 è stato correttamente valutato (la Corte non ha applicato l'aumento per continuazione ma ha ritenuto il danno patrimoniale di rilevante gravità); la gravità del danno va valutata rispetto alla diminuzione della massa attiva disponibile per i creditori e non in relazione al solo stato passivo; le statuizioni civili non sono viziate in quanto in sede penale è ammessa la condanna generica al risarcimento e la quantificazione è rimessa al giudice della liquidazione. Conseguenze procedurali: inammissibile il ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (artt. 216, 217, 219, 223, 224)

    Artt. 216 e 223 (bancarotta fraudolenta e reati fallimentari) usati per ricondurre le condotte di dissipazione e mala gestione; art. 219 richiamato per la valutazione delle circostanze aggravanti (danno patrimoniale di rilevante gravità) e la disciplina sulla continuazione/aggregazione delle condotte; la Corte conferma che l'art. 219 può essere interpretato estensivamente anche con riferimento ad alcune ipotesi di bancarotta impropria.

  • Codice civile, art. 2639

    Nozione di amministratore di fatto: la responsabilità deriva dall'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici della funzione, valutata su base fattuale mediante indici sintomatici (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, interventi strategici).

  • Codice penale, art. 158, comma 2

    Richiamato in relazione al momento in cui si perfeziona la fattispecie e quindi il decorso della prescrizione: la dichiarazione di fallimento rappresenta il dies a quo per la prescrizione dei reati fallimentari.

  • Codice di procedura penale, artt. 192 e 533

    Richiamati in relazione ai criteri di valutazione della prova e alla motivazione; la Corte rileva che non sussiste vizio nella valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Norma richiamata in tema di motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti della censura di merito in sede di legittimità.

  • Codice civile, art. 1227

    Riferimento alle censure civili sul concorso di colpa e alla prova del danno; la Corte evidenzia che in sede penale la condanna generica al risarcimento non richiede la prova immediata del danno.

  • Codice di procedura penale, art. 616 (e modifiche L. 23/06/2017, n.103)

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione dei reati fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento (dies a quo), non dalla cessazione dell'attività di fatto dell'amministratore.
  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta mediante un insieme di indici sintomatici concreti (es. partecipazione alle decisioni strategiche, rapporti con fornitori/clienti, gestione dei pagamenti, interventi operativi) e non dalle sole formalità o dalla titolarità ufficiale degli atti.
  • L'esercizio 'continuativo e significativo' dei poteri non richiede l'esercizio esclusivo di tutti i poteri formali: è sufficiente una gestione apprezzabile e non episodica.
  • Un ruolo di consulente o creditore verso la società non esclude, se provato l'inserimento organico e funzioni direttive, la qualificazione come amministratore di fatto e la responsabilità penale.
  • La gravità del danno patrimoniale nel fallimento va valutata in termini di diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, non in rapporto alla sola entità del passivo.
  • In sede penale la condanna generica al risarcimento è ammissibile: l'accertamento dell'an debeatur e la quantificazione del quantum sono rinviati al giudice della liquidazione.
  • In cassazione non è consentita una rilettura delle prove per proporre una interpretazione alternativa dei fatti quando la motivazione di merito è congrua e logica; le censure fattuali sono insindacabili se fondate su adeguata motivazione del giudice di merito.

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