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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22610/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare del 5 giugno 2013 con cui una società si era obbligata a trasferire a una persona fisica un fabbricato in corso di ultimazione. Nel preliminare si dava atto che lo stesso bene era già stato promesso in vendita, con scrittura del 3 aprile 2013, a favore di un terzo; quest'ultimo era intervenuto alla stipula del secondo preliminare e aveva dichiarato di autorizzarne la conclusione. La promissaria acquirente sosteneva che la società non si era presentata dal notaio per il definitivo e chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il terzo promissario convenuto in causa chiedeva, in via riconvenzionale, il saldo del prezzo relativo alla cessione del suolo su cui era stato edificato il fabbricato. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo che i due preliminari fossero collegati e che il secondo fosse condizionato al consenso del terzo alla vendita del fabbricato, consenso che non era stato prestato. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte d'appello risposto in modo non pertinente al motivo di gravame sulla nullità della clausola che attribuiva al terzo una scelta arbitraria; 2) ulteriore violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. per avere ritenuto necessario il consenso del terzo nonostante l'aveva già prestato per iscritto alla stipula del preliminare; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che l'assenso del terzo era richiesto solo per la cessione del preliminare a terzi e non per il definitivo; 4) violazione dell'art. 1355 c.c., assumendo che la clausola integrasse una condizione meramente potestativa e quindi illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le parti hanno dato atto che, in forza di una transazione conclusa il 1 gennaio 2021 con la curatela del fallimento della società originaria promittente venditrice, la ricorrente ha acquisito la piena proprietà dell'immobile controverso. Poiché non residuavano ulteriori pretese tra le parti, il giudizio di legittimità è stato definito senza esame nel merito dei quattro motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché nei confronti del controricorrente non risultavano domande specifiche in cassazione e la notifica del ricorso aveva funzione di mera denuntiatio litis. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo non si applica alla cessazione della materia del contendere sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare la carenza o illogicità della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di motivazione censurato in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa interpretazione della clausola contrattuale relativa al consenso del terzo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica del preliminare.

  • art. 1355 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità della clausola come condizione meramente potestativa illecita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione sopravvenuta della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, le parti dichiarano di avere definito la controversia con un accordo che rende inutile ogni ulteriore decisione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e non esamina i motivi di ricorso.
  • La cessazione sopravvenuta della materia del contendere rende irrilevante la verifica della fondatezza virtuale del ricorso, che resta considerazione utile soltanto ai fini della regolazione delle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera se il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto o inammissibilità in senso proprio, ma con una cessazione sopravvenuta della materia del contendere.
  • In presenza di una definizione transattiva della lite che attribuisca alla parte ricorrente il bene della vita conteso, non permane interesse alla prosecuzione del giudizio e le spese possono essere compensate integralmente.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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