Cassazione Civile, Ordinanza n. 13853/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un professionista, nominato amministratore giudiziario nell'ambito di un procedimento di prevenzione relativo a società sottoposte a sequestro/confisca, aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del compenso per l'attività svolta. Avverso il decreto di liquidazione proponeva opposizione ex art. 42, comma 7, D.Lgs. 159/2011 dinanzi alla Corte d'appello, sezione misure di prevenzione, che rigettava l'opposizione confermando la liquidazione di euro 105.000. Contro tale ordinanza il professionista proponeva ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., ma lo introduceva con le forme del rito penale, depositandolo presso la Corte d'appello e senza notifica ad alcuna parte. Nel ricorso sosteneva che, per la specialità dell'art. 42 D.Lgs. 159/2011, non sarebbe applicabile la disciplina dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; in subordine chiedeva la rimessione in termini per poter notificare secondo il rito civile, invocando un'incertezza giurisprudenziale e la sanatoria per raggiungimento dello scopo per via della comunicazione alla Procura generale e dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario ha natura decisoria su diritti soggettivi patrimoniali ed è quindi ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. davanti alle sezioni civili; ne consegue che il ricorso andava proposto nelle forme del rito civile e notificato dalla parte ricorrente. Poiché ciò non era avvenuto, la mera comunicazione d'ufficio della cancelleria alla Procura generale non ha sanato la mancanza totale della notificazione. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini, perché richiesta tardivamente e in difetto di una causa non imputabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende; è stato anche dato atto, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato. La controparte è rimasta intimata, con esclusione della condanna per responsabilità aggravata nei suoi confronti.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di prevenzione nel quale era stato nominato l'amministratore giudiziario
art. 42, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011
prevede il ricorso alla Corte d'appello, sezione misure di prevenzione, contro la liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio che incide su diritti soggettivi patrimoniali
ritenuto non applicabile al caso dell'amministratore giudiziario che impugni la propria liquidazione, ma rilevante come principio generale per l'opposizione ai decreti di liquidazione degli ausiliari del giudice
richiamato per il sistema tabellare di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
esclusa la sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché mancava del tutto una notificazione ad istanza di parte
richiamato per la proposta di definizione anticipata del procedimento
richiamato per la memoria depositata dal ricorrente
fondamento della condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
richiamato per escludere la condanna al risarcimento danni, essendo la controparte intimata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario in un procedimento di prevenzione appartiene alle sezioni civili, perché la controversia ha natura civile e riguarda un diritto soggettivo patrimoniale al compenso, anche se il decreto di liquidazione origina da un procedimento penale o para-penale.
- Quando il ricorso per cassazione soggiace al rito civile, la sua mancata notificazione ad istanza di parte determina inammissibilità; la mera comunicazione d'ufficio della cancelleria a una parte pubblica non equivale a notificazione e non produce sanatoria.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto di notificazione esistente, sia pure nullo; non opera in caso di notificazione totalmente omessa.
- La rimessione in termini richiede la deduzione tempestiva e la dimostrazione di una causa non imputabile; non può essere concessa quando l'errore sul rito era ormai superato da un orientamento giurisprudenziale consolidato e la richiesta è formulata tardivamente.
- In tema di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, la natura decisoria del provvedimento e l'incidenza su diritti soggettivi sono i criteri che orientano sia l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. sia l'individuazione della sezione della Corte di cassazione competente.
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