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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30304/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, notificato al destinatario oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 cod. strada. Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il verbale, sostenendo che la notificazione fosse tardiva perché effettuata a distanza di 123 giorni dall'accertamento e che il ritardo non fosse giustificato dal primo tentativo di notifica andato a vuoto. In particolare, assumeva di aver indicato correttamente la propria residenza e che l'errore nell'indirizzo fosse imputabile al comune, non a lui. Il Tribunale ha invece ritenuto che la prima notificazione non fosse andata a buon fine per l'incompletezza dell'indirizzo risultante dal P.R.A., circostanza addebitabile al trasgressore. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 201, comma 1, cod. strada, insistendo sulla tardività della notificazione e sulla non imputabilità del ritardo alla propria condotta. La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale ha riproposto gli stessi argomenti, richiamando precedenti non ritenuti pertinenti dalla Corte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'incompletezza dei dati risultanti dal P.R.A. e non già sulla sola residenza anagrafica del destinatario. Secondo la Corte, il ricorrente non ha dimostrato di aver contestato in modo specifico l'accertamento di merito relativo all'incompletezza delle risultanze del P.R.A. né ha provato che tale banca dati contenesse l'indirizzo completo. È stato quindi confermato il principio per cui, in tema di contravvenzioni stradali, se l'amministrazione incontra difficoltà di notificazione dovute a dati incompleti presenti nelle banche dati rilevanti e tali difficoltà sono addebitabili al trasgressore, il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui la pubblica amministrazione sia posta in concreto in grado di identificare l'esatto luogo di notificazione. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 201 cod. strada

    La notificazione del verbale deve avvenire entro 90 giorni quando non sia possibile la contestazione immediata; la decorrenza del termine può essere differita solo nell'ipotesi residuale in cui non sia individuabile il luogo di notificazione per mancanza dei dati nelle banche dati previste dalla norma, e tale difficoltà sia addebitabile al trasgressore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il Relatore ha formulato una proposta di definizione accelerata in camera di consiglio, condivisa poi dal Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale deve essere notificato entro il termine di 90 giorni, salvo il caso residuale in cui il luogo della notificazione non sia individuabile per mancanza di dati nelle banche dati previste dalla legge e la difficoltà sia imputabile al trasgressore.
  • La deroga al termine di 90 giorni non opera quando l'ostacolo alla notificazione dipende dall'attività o dall'errore dell'amministrazione; essa richiede invece una concreta difficoltà di accertamento riconducibile alla condotta del destinatario.
  • Se la decisione di merito si fonda sull'incompletezza dei dati risultanti dal P.R.A., il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si censuri specificamente tale ratio e non si dimostri la completezza delle risultanze anagrafiche o automobilistiche rilevanti.
  • Ai fini della decorrenza del termine di notificazione, rileva il momento in cui l'amministrazione sia posta in grado, sulla base di criteri oggettivi, di individuare l'esatto luogo di notifica; non assumono rilievo vicende meramente soggettive o affermazioni generiche sulla residenza del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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