Cassazione Civile, Ordinanza n. 17638/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un trasferimento di ramo d’azienda poi dichiarato illegittimo. In primo grado era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della società cedente per il pagamento di somme retributive maturate in un periodo successivo. La Corte d’appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ha revocato il decreto ritenendo, in applicazione del principio di diritto vincolante già enunciato nel giudizio rescindente, che il pagamento effettuato dal cessionario al lavoratore avesse efficacia satisfattoria e liberatoria per il cedente, con conseguente insussistenza del credito azionato nei confronti di quest’ultimo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1180, 2126 e 2112 c.c., sostenendo che la giurisprudenza successiva del 2019 avrebbe affermato che, quando venga accertata l’insussistenza dei presupposti dell’art. 2112 c.c. e il lavoratore abbia messo a disposizione le proprie energie lavorative al cedente, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario non estingue, neppure in parte, l’obbligazione retributiva del cedente che rifiuti senza giustificazione la prestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può discostarsene neppure alla luce di un successivo mutamento della giurisprudenza di legittimità, salvo jus superveniens. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva applicato il principio già fissato, accertando l’effettivo pagamento satisfattorio da parte del cessionario e la liberazione del cedente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è la norma processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio, che deve uniformarvisi; lo stesso vincolo impedisce alla Cassazione, investita nuovamente del ricorso contro la decisione di rinvio, di modificare quel principio salvo jus superveniens.
artt. 1206, 1207, 1217, 1180, 2126, 2112 c.c.
sono richiamati dal ricorrente per sostenere che il pagamento del cessionario non avrebbe effetto estintivo dell’obbligazione retributiva del cedente quando il trasferimento di ramo d’azienda sia stato accertato come illegittimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina richiamata per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente e non può disapplicarlo per effetto di successive evoluzioni giurisprudenziali, salvo l’intervento di jus superveniens.
- Quando la Cassazione è nuovamente investita del ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio, essa deve verificare la conformità di tale decisione al principio di diritto già fissato e non può sostituirlo con un diverso orientamento sopravvenuto.
- In presenza di un pagamento del cessionario qualificato come satisfattorio nel quadro del principio di diritto vincolante, il cedente può considerarsi liberato dall’obbligazione retributiva azionata nei suoi confronti.
- La denuncia di violazione di norme sostanziali non può condurre all’accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata si sia conformata al principio di diritto già imposto nel precedente giudizio di cassazione.
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