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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13692/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma fondata su una scrittura privata del 1985. Il debitore opponente ha dedotto la prescrizione del credito, ha contestato la firma sull'avviso di ricevimento di una raccomandata e la certezza del credito, e in corso di causa ha prodotto due effetti cambiari rilasciati alla dante causa del creditore, sostenendo che il rapporto fosse stato novato e comunque estinto per prescrizione cambiaria. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritta l'azione cambiaria. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame del creditore, revocando il decreto ingiuntivo solo per riduzione del quantum e condannando il debitore al residuo, rilevando che l'eccezione di compensazione era stata proposta tardivamente e non poteva essere rilevata d'ufficio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., sostenendo che si fosse in presenza di compensazione impropria, quale mera difesa e non eccezione in senso stretto, poiché i rapporti tra le parti deriverebbero da un unico rapporto con saldo contabile; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il creditore non avesse provato esattamente il credito azionato, che in corso di causa risultava inferiore e fondato su titolo diverso, con conseguente illegittima locupletazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e carente di specificità: la tesi della compensazione impropria e dell'unicità del rapporto non risultava adeguatamente introdotta nei gradi di merito e non erano indicati con precisione i fatti e il loro pregresso svolgimento processuale. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che, caduto il primo motivo, non era più sostenibile la prospettata unicità del rapporto; di conseguenza restava ferma la qualificazione della compensazione come legale, con necessità di eccezione tempestiva ai sensi dell'art. 1242, comma 1, c.c., eccezione che non era stata ritualmente proposta. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in tema di compensazione tra opposti crediti; la Corte non ne ha fatto un'autonoma lettura, limitandosi a confermare la qualificazione della fattispecie come compensazione legale.

  • art. 1242 c.c.

    la compensazione legale opera come eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta; non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa natura della compensazione, ma senza accoglimento della tesi in cassazione.

  • art. 1988 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la prova del credito azionato nel procedimento monitorio.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell'onere della prova sul credito dedotto in decreto ingiuntivo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e dell'istruttoria da parte del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specificità nell'esposizione dei fatti e del loro inserimento nel processo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 94, comma 1, legge n. 1669/1933

    richiamato nella vicenda di merito dal Tribunale quale base della prescrizione triennale dell'azione cambiaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La compensazione legale tra crediti reciproci, quando invocata come fatto estintivo del credito azionato, costituisce eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente nel processo; non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • La diversa figura della compensazione impropria può essere presa in considerazione solo se i fatti che la sorreggono risultano specificamente dedotti e compiutamente illustrati nei gradi di merito; in cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una nuova ricostruzione fattuale del rapporto.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e specifica dei fatti posti a base delle censure; la mancanza di tale specificità rende inammissibile il motivo per novità o per violazione dell'onere di autosufficienza.
  • Quando una censura dipende logicamente dall'accoglimento di un'altra, il rigetto o l'inammissibilità del primo motivo può determinare l'infondatezza del secondo, se questo presuppone la medesima ricostruzione fattuale non più sostenibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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