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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27673/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del Comune di ottenere, per gli anni 2001-2009, il pagamento di somme a titolo di minor gettito ICI sugli immobili di categoria catastale D, privi di rendita definitiva. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato in solido i due Ministeri a corrispondere euro 87.572,06 ex art. 64 della legge n. 388/2000. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 1 luglio 2002, n. 197. Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe richiesto il ristoro senza considerare che i contributi relativi agli anni anteriori al 2001 erano già stati consolidati e che, per il periodo successivo, il maggior trasferimento statale poteva essere riconosciuto solo se, anno per anno, la perdita di gettito superasse la franchigia di legge, calcolata sulle ulteriori perdite maturate nell’anno di riferimento e non sommando le perdite pregresse già consolidate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso alla luce di un orientamento ormai consolidato e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, per ciascun anno dal 2001 al 2009, quale fosse il contributo consolidato e quale la maggiore perdita fiscale, applicando il criterio per cui le perdite pregresse già consolidate non vanno ricalcolate nella verifica della franchigia annuale. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    La perdita di gettito ICI sugli immobili di categoria D privi di rendita definitiva è compensata, dal 2001, con un aumento dei trasferimenti statali; il diritto al ristoro va verificato anno per anno rispetto alla franchigia, mentre le perdite pregresse già consolidate restano automaticamente compensate.

  • art. 53, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    È richiamato nel quadro evolutivo per spiegare il precedente sistema di contributo relativo alle perdite di gettito ICI dell’anno 2000.

  • art. 31, comma 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448

    Ha introdotto un contributo per compensare la perdita di gettito ICI degli anni 1998 e 1999, poi oggetto di consolidamento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992

    Individua il criterio di determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita definitiva, basato sulle scritture contabili.

  • art. 1, d.m. n. 701/1994

    Stabilisce il termine per la liquidazione definitiva della rendita catastale e rileva per il periodo di determinazione provvisoria della base imponibile.

  • art. 1, comma 712, legge n. 296/2006

    Fissa un termine perentorio di decadenza per l’invio della dichiarazione di minor gettito al Ministero dell’interno.

  • art. 2-quater, comma 7, d.l. n. 154/2008

    Impone la ripresentazione, a pena di decadenza, delle dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI per gli anni 2005 e precedenti, corredate da attestazione del responsabile finanziario e asseverazione dell’organo di revisione.

  • art. 14, comma 33-quater, d.l. n. 78/2010

    Proroga al 30 ottobre 2010 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni già presentate relative al minor gettito ICI per gli anni 2005 e precedenti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla mancata memoria da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede il consolidamento di un contributo o di una riduzione per effetto di un dato evento fiscale, tale effetto non impedisce che la verifica delle soglie per gli anni successivi avvenga con riferimento alle sole variazioni di gettito dell’anno considerato, al netto delle perdite già consolidate.
  • Il criterio di calcolo della franchigia annuale deve preservare la funzione selettiva della soglia: sommare automaticamente anche le perdite pregresse già consolidate finirebbe per rendere la soglia strutturalmente superata e per svuotarla di significato.
  • In materia di ristori ai Comuni per minor gettito tributario, il diritto al trasferimento va distinto tra quota consolidata relativa a perdite pregresse e quota eventuale relativa a nuove perdite dell’anno in corso, che va verificata autonomamente rispetto alla soglia di legge.
  • La disciplina regolamentare attuativa che impone modalità e termini di dichiarazione opera sul piano procedimentale e non può essere interpretata in contrasto con la legge primaria, se coerente con il principio di consolidamento delle perdite pregresse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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