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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06765/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto all’esercizio presso un deposito, con mansioni che prevedevano anche controlli esterni sui capolinea. Il recesso era stato irrogato dopo una procedura disciplinare avviata per varie assenze e allontanamenti dal luogo di lavoro in giorni specificamente contestati. La Corte d’appello aveva dichiarato inefficace il licenziamento, ritenendo rispettata la prima parte del procedimento ma censurando la mancata costituzione del Consiglio di disciplina, qualificandola come violazione formale e applicando la tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, l. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso principale deducendo, da un lato, omesso esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 R.D. n. 148/1931 per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost., e, dall’altro, violazione della disciplina speciale del settore autoferrotranviario, sostenendo che l’assenza del Consiglio di disciplina non avesse leso il diritto di difesa, anche perché il lavoratore aveva già presentato più volte le proprie giustificazioni. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente degradato la mancata costituzione del Consiglio a mera irregolarità formale invece di ravvisarvi una nullità del recesso, oltre a contestare la ricostruzione probatoria e il riparto dell’onere della prova sull’asserito ingiustificato allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale relativo alla sola questione di legittimità costituzionale; ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale del lavoratore, affermando che, nella disciplina speciale degli autoferrotranvieri, la mancata costituzione del Consiglio di disciplina e la conseguente omissione della fase decisoria collegiale non costituiscono una mera violazione formale, ma determinano la nullità della sanzione disciplinare per carenza di potere del datore di lavoro, trattandosi di norma di validità e di protezione inderogabile. Sono stati rigettati gli altri motivi incidentali, ritenuti sostanzialmente diretti a un nuovo apprezzamento del merito e non idonei a integrare i vizi denunciati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 R.D. n. 148/1931

    La disposizione speciale del settore autoferrotranviario disciplina un procedimento disciplinare a fasi distinte, culminante nell’eventuale intervento del Consiglio di disciplina; la sua violazione incide sulla validità del recesso e non è superata dall’art. 7 l. n. 300/1970.

  • art. 54 R.D. n. 148/1931

    Richiamato come parte della disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    È norma generale di riferimento sulle garanzie disciplinari, ma non ha abrogato la disciplina speciale del R.D. n. 148/1931 per gli autoferrotranvieri.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La Corte d’appello aveva applicato questa tutela, ma la Cassazione ha ritenuto invece che la violazione della procedura speciale integri nullità della sanzione disciplinare.

  • art. 3 Cost.

    La questione di costituzionalità è stata ritenuta inammissibile come motivo di ricorso e, comunque, manifestamente infondata, poiché la specialità del rapporto autoferrotranviario giustifica il diverso trattamento.

  • art. 39 Cost.

    La censura di incostituzionalità è stata ritenuta infondata; la diversa composizione dei Consigli di disciplina risponde a una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato quale norma generale in tema di sanzioni disciplinari, nella prospettiva del corretto inquadramento del procedimento applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell’articolo si configura solo se l’onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta in realtà la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è ammissibile se si mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o prove legali in modo scorretto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore credibilità ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre; occorre l’erroneo uso di prove legali o la decisione su prove non dedotte.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È la norma invocata per le censure di violazione di legge; la Corte la utilizza per distinguere le doglianze di diritto dalle richieste di riesame del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato per la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma le censure sono state ritenute non fondate.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli effetti economici processuali conseguenti alla soccombenza della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro soggetti a disciplina speciale di settore, la normativa speciale continua a operare finché non sia espressamente sostituita dal legislatore e prevale sulla disciplina generale solo nei limiti della sua compatibilità e completezza.
  • Quando la disciplina speciale prevede una sequenza procedimentale articolata e l’intervento di un organo collegiale terzo quale condizione per l’irrogazione della sanzione, l’omissione di tale fase non integra una mera irregolarità formale, ma può determinare la nullità della sanzione per carenza di potere.
  • Le norme che prevedono un procedimento disciplinare rafforzato a tutela del lavoratore hanno natura di norme di validità e non soltanto di comportamento; la loro violazione incide sulla legittimazione del datore di lavoro a irrogare il recesso.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a sollecitare una questione di legittimità costituzionale della norma applicata, perché tale questione non costituisce di per sé un vizio della sentenza impugnata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo errato; se invece si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, il tema attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e non la mancata analisi di singoli elementi istruttori, quando il fatto sia comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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