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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di differenze retributive proposta da un lavoratore nei confronti della società subentrata nella gestione di un ristorante. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo che nulla fosse dovuto per il periodo anteriore al giugno 2005, poiché il rapporto di lavoro si era interrotto prima del trasferimento d'azienda; aveva inoltre reputato incomprensibili i conteggi allegati e, comunque, non provato uno svolgimento dell'orario di lavoro diverso da quello indicato nelle buste paga, nonché non provata la prestazione lavorativa per i mesi di settembre e ottobre 2008. In cassazione gli eredi del lavoratore hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato le deposizioni di alcuni testimoni che avrebbero imposto una diversa decisione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del T.F.R. per l'anno 2008, che sarebbe stata proposta già nel ricorso introduttivo nonostante non comparisse nei conteggi riportati nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non già il mancato esame di elementi istruttori o di deduzioni difensive; poiché il fatto storico era stato comunque considerato dal giudice di merito, la censura era inammissibile. Sul secondo motivo ha osservato che la doglianza difettava di specificità, perché i ricorrenti non avevano trascritto né indicato con precisione il contenuto del ricorso introduttivo né fornito elementi idonei a individuare e reperire l'atto nel fascicolo, con conseguente mancato assolvimento degli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 5; primo comma, n. 4

    Il n. 5, come riformulato, consente la denuncia in cassazione solo dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per lamentare il mancato esame di elementi istruttori. Il n. 4 è richiamato per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    È indicato come fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come norma violata per asserita omessa pronuncia sulla domanda di T.F.R. 2008.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiede la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti necessari al ricorso, a presidio del principio di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può invece essere dedotto per contestare la mancata valutazione di singole prove o di argomentazioni difensive.
  • La censura per omesso esame di elementi istruttori è inammissibile se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche quando la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: quando si deduca un'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, occorre indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti rilevanti, fornendo elementi idonei alla loro esatta individuazione nel fascicolo.
  • La mancata osservanza degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo comporta l'inammissibilità della censura.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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