Cassazione Civile, Ordinanza n. 20739/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori stradali, nel quale era stata prestata una garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante a copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore/ATI. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittima la rescissione unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante, aveva dichiarato estinta la garanzia e aveva condannato la stazione appaltante al pagamento dei corrispettivi per lavorazioni eseguite e del risarcimento del danno. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ha ritenuto efficace la rescissione, valida ed escutibile la garanzia e ha riconosciuto solo il corrispettivo per le lavorazioni eseguite, rigettando il risarcimento del danno. La compagnia assicurativa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in un motivo articolato, violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla fideiussione, sostenendo che la polizza non dovesse essere qualificata come garanzia autonoma ma come fideiussione causale, o in subordine come fideiussione atipica con clausola solve et repete. In particolare ha contestato: la mancata valorizzazione del tenore letterale complessivo delle clausole; l'assenza di una vera clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni'; la presenza di elementi testuali che richiamerebbero l'accessorietà della garanzia; la necessità di interpretare la polizza in modo conforme al principio di conservazione del contratto e alla natura dell'attività assicurativa nei rami danni, richiamando anche il principio indennitario e la normativa di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei canoni ermeneutici, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dei dati fattuali extratestuali, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte d'appello, che aveva valorizzato la clausola di pagamento a semplice richiesta entro quindici giorni come indice della natura autonoma della garanzia. La doglianza della ricorrente circa la mancanza di tale clausola è stata ritenuta non scrutinabile perché non supportata dalla necessaria trascrizione del testo contrattuale ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. L'inammissibilità del motivo ha assorbito anche la prospettata qualificazione subordinata della garanzia come fideiussione atipica con solve et repete. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che, per denunciare la sua violazione, occorre indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole; la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente letto il contratto nel suo insieme.
Richiamato quale principio di conservazione del contratto, ma non ritenuto violato perché la censura in realtà sollecitava una rivalutazione del merito.
Richiamato per l'interpretazione secondo la natura e l'oggetto del contratto; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere, in subordine, la configurabilità di una fideiussione atipica con patto di solve et repete.
Richiamato per sostenere la natura di fideiussione causale della garanzia.
Richiamato per affermare il diritto del fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale; la Corte reputa che la clausola di pagamento a prima richiesta sia incompatibile con l'accessorietà.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio indennitario dell'assicurazione nei rami danni.
La Corte afferma che la doglianza sull'inesistenza della clausola a prima richiesta è inammissibile perché la ricorrente non ha trascritto il testo della clausola nel ricorso.
Indicato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale o degli elementi fattuali apprezzati dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente l'interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa ritenuta più favorevole.
- La clausola di pagamento 'a prima richiesta' e 'entro un termine molto breve' è indice forte della natura autonoma della garanzia, perché realizza l'affrancazione della garanzia dalle sorti del rapporto principale e impedisce al garante di subordinare il pagamento alla verifica del merito dell'inadempimento.
- In presenza di una clausola di garanzia a prima richiesta, il giudice deve valutare il contratto nel suo complesso, ma se la clausola è coerente con l'assetto negoziale essa è idonea a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia.
- In sede di legittimità, la contestazione dell'esistenza o del testo di una clausola contrattuale richiede l'adempimento dell'onere di specifica trascrizione previsto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
- Se il motivo principale è inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito, restano assorbite le censure subordinate fondate sul medesimo presupposto interpretativo.
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