Cassazione Penale, Sentenza n. 11056/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 110, 81 c.p., 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1‑quater c.p.p.), sostenendo che gli elementi posti a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio non erano riferibili a lui ma ad altri indagati non concorrenti, e che le affermazioni circa la possibilità di alterazione delle memorie elettroniche e occultamento dello stupefacente erano meramente congetturali e privi di riscontri specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva validato la misura cautelare disposta dal G.I.P.. Il Collegio ha ritenuto adeguata e non apparentemente contraddittoria la motivazione che giustificava l'omissione dell'interrogatorio preventivo in presenza di concreti e attuali esigenze di tutela dell'acquisizione della prova. La decisione ha valorizzato fatti specifici (tra cui le intercettazioni in cui il ricorrente intimava ai familiari di "gettare via di là" oggetti compromettenti e il contesto familiare solidale idoneo a favorire l'alterazione delle prove, nonché conversazioni di coindagati che avevano cancellato messaggi e nascosto stupefacente) e il nesso con i comportamenti dei coindagati nell'interesse comune dell'organizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è derivata rimessione in libertà e sono disposti gli adempimenti comunicativi previsti.
Norme richiamate
Riferimento alla responsabilità per delitto consumato in concorso: norma richiamata come parte della qualificazione del reato principale (concorso di persone nel delitto).
Richiamata in relazione al concorso di persone nel reato; utilizzata nella ricostruzione della fattispecie penale.
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alle pene per il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; indica la natura e la gravità delle accuse a carico del ricorrente.
art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Regola le condizioni e le ipotesi in cui può essere omesso l'interrogatorio preventivo; la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di alcuni presupposti formali, l'omissione fosse legittima alla luce delle concrete esigenze cautelari e del pericolo di inquinamento probatorio.
art. 274, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di misure cautelari personali quando sussiste il pericolo di inquinamento delle prove; la Corte ha condiviso la valutazione che tale pericolo era attuale e concreto nel caso concreto.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti comunicativi in caso di mantenimento della custodia cautelare; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti se non deriva rimessione in libertà.
Sez. 5, n. 13837 del 30/03/2020 (De Matteis)
"in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato"
Viene richiamato il principio secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche sulle condotte dei coindagati quando tali condotte mirino a compromettere il quadro probatorio nell'interesse comune; il Collegio lo applica per giustificare il riferimento agli atti dei coindagati rispetto alla posizione del ricorrente.
Sez. 3, n. 1104 del 11/07/2025, dep. 2026 (Boccarusso)
Cita una giurisprudenza più recente conforme al principio citato, consolidando l'orientamento che ammette il riferimento alle condotte dei coindagati se dirette a inquinare le prove nell'interesse comune.
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo può essere legittima se il giudice ritiene sussistente un pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova (art. 274 lett. a c.p.p.), valutazione che richiede elementi fattuali specifici e non meri sospetti.
- I comportamenti dei coindagati possono integrare la prova del pericolo di inquinamento probatorio anche rispetto a un singolo indagato quando esista un collegamento operativo e un interesse comune a compromettere le prove.
- Elementi concreti quali istruzioni a familiari di eliminare oggetti compromettenti, l'uso di sistemi di messaggistica facilmente cancellabili o non intercettabili, e la cancellazione di conversazioni dopo l'arresto di un corriere sono indici rilevanti per ritenere sussistente il rischio di inquinamento probatorio.
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità e la logicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato a censure di illogicità manifesta, contraddittorietà o violazione di legge.
- Per la difesa, è necessario contestare nel merito il nesso di partecipazione e l'esistenza di un interesse comune tra il ricorrente e i coindagati, fornendo elementi che dimostrino l'assenza di un concreto pericolo di inquinamento e la carenza di riscontri specifici alle affermazioni del giudice.
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