Cassazione Civile, Ordinanza n. 37018/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione a una successione, aveva rettificato l'imponibile inserendo alcune attività ereditarie non indicate nelle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente quale erede universale. Il giudice di appello aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittima la pretesa in quanto l'Ufficio aveva considerato solo le attività senza valutare anche le passività, in particolare quelle rinvenienti da una precedente successione da cui la de cuius era a sua volta erede al 50%. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 7, 20, 21, 28, comma 6, e 34 del d.lgs. 346/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non contestata dall'Ufficio l'effettiva esistenza e deducibilità delle passività e la loro imputabilità alla successione oggetto di causa, nonostante le dichiarazioni integrative fossero state presentate solo dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, nel contesto processuale ricostruito sulla base degli atti richiamati nel ricorso, il contribuente aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza delle passività della precedente successione e la loro riferibilità alla successione in esame, mentre l'Ufficio aveva sostanzialmente opposto solo la singolarità della mancata originaria indicazione di tali poste. La Corte ha quindi valorizzato il principio di emendabilità della dichiarazione di successione anche dopo l'avviso di liquidazione e l'applicabilità del principio di non contestazione nel processo tributario, specie quando l'onere probatorio posto a carico del contribuente risultava assolto e la controparte non aveva specificamente contestato i fatti dedotti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare violazione di legge.
artt. 7, 20, 21, 28, comma 6, e 34 d.lgs. 346/1990
Sono le norme dell'imposta di successione invocate dalla ricorrente per sostenere la correttezza della rettifica operata dall'Ufficio e il riparto degli oneri dichiarativi e probatori.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, nella fattispecie, l'onere probatorio gravava sul contribuente ma risultava assolto, anche mediante dichiarazione integrativa successiva.
art. 53 Cost.
È richiamato per affermare che il contribuente non può essere assoggettato a un prelievo maggiore di quello previsto dal legislatore.
La Corte ne richiama l'applicabilità, con i temperamenti propri del processo tributario, al principio di non contestazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione ha natura di dichiarazione di scienza e può essere emendata o ritrattata anche dopo la notificazione dell'avviso di liquidazione, se l'errore comporta un prelievo maggiore di quello dovuto secondo legge.
- La notificazione dell'avviso di liquidazione segna il discrimine ai fini dell'onere della prova: se la correzione è proposta dopo tale momento, il contribuente conserva la facoltà di rettifica ma deve dimostrare la correttezza della modifica proposta.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sia pure con i temperamenti derivanti dalla natura non dispositiva dei diritti coinvolti.
- Quando il contribuente allega e documenta fatti idonei a ridurre la pretesa impositiva e l'Ufficio non li contesta specificamente, il giudice può valorizzare tale mancata contestazione ai fini della decisione.
- In materia di imposta di successione, le passività deducibili devono essere considerate nella determinazione dell'imponibile se il contribuente ne provi l'esistenza e la riferibilità all'asse ereditario oggetto di tassazione.
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