Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro. L'Ufficio aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 T.U.R., un preliminare con riserva di nomina dell'acquirente e successiva vendita immobiliare come operazione sostanzialmente riconducibile a un trasferimento definitivo in favore del contribuente e, quindi, a un successivo conferimento degli immobili in una società in accomandita semplice da lui partecipata. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando il complesso degli atti e il loro collegamento funzionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 9 T.U.R. per incompetenza territoriale dell'Ufficio; 2) omessa pronuncia sul medesimo profilo; 3) violazione dell'art. 76, comma 2, T.U.R. per decadenza dell'azione impositiva; 4) omessa pronuncia sulla decadenza; 5) violazione dell'art. 20 T.U.R., sostenendo che, alla luce dello ius superveniens introdotto dalla L. n. 205/2017 e dalla L. n. 145/2018, ai fini dell'imposta di registro rilevano solo gli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza poter considerare elementi extratestuali o atti collegati. La Corte ha ritenuto assorbente il quinto motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo applicabile in via retroattiva l'art. 20 T.U.R. nel testo novellato e qualificato dalla legge come interpretazione autentica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale che ha mutato il quadro di riferimento.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"
Nel testo vigente per effetto della riforma, l'imposta di registro va applicata sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi; la disposizione è stata ritenuta applicabile retroattivamente agli atti anteriori ancora sub iudice.
art. 9 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Invocato dal ricorrente per contestare la competenza territoriale dell'Ufficio; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito.
art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo; la questione resta assorbita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate per veicolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa pronuncia.
art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità della decisione in camera di consiglio.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
La norma ha riformulato l'art. 20 T.U.R. fissando il principio della rilevanza dei soli elementi interni all'atto registrato.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
È stata interpretata come norma di interpretazione autentica dell'art. 20 T.U.R., con conseguente efficacia retroattiva.
art. 53 Cost.
Richiamato nel percorso della questione di legittimità costituzionale poi superata; la Corte prende atto dell'esito della Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato nel percorso della questione di legittimità costituzionale poi superata; la Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di uguaglianza.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, quando la legge qualifici espressamente come interpretazione autentica la riformulazione dell'art. 20 T.U.R., il giudice deve applicare il testo novellato anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore, se il giudizio è ancora pendente.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la riqualificazione deve essere effettuata, nel regime vigente, sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza poter fondare la pretesa su elementi extratestuali o su atti collegati privi di nesso testuale con l'atto stesso, salvo le ipotesi espressamente previste dal T.U.R.
- Quando una questione di diritto assorbente definisce l'esito del ricorso, gli ulteriori motivi e le eccezioni preliminari possono restare assorbiti e non richiedere esame.
- Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto dopo la cassazione, la Corte può definire il merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., annullando direttamente l'atto impositivo impugnato.
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