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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18746/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una procedura di stabilizzazione del personale precario indetta dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 519, della L. n. 296/2006. La lavoratrice, assunta a tempo determinato dal 2003 al 2006, aveva partecipato alla procedura del 2007 ed era stata inserita nella graduatoria approvata con decreto direttoriale del 14 aprile 2008; il decreto fu poi annullato in autotutela nel 2009 perché la procedura era stata ritenuta riferibile solo a posizioni riconducibili al fabbisogno ordinario dell'amministrazione, e non a rapporti inerenti al progetto operativo POSATAS. Dopo un primo contenzioso, la Cassazione con ordinanza rescindente n. 33088/2022 aveva cassato una precedente decisione di merito e rinviato alla Corte d'appello per accertare se la lavoratrice fosse collocata, nella graduatoria del 14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha accertato che la lavoratrice era collocata al n. 115 della graduatoria e quindi fuori dai posti disponibili. La ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita mancata ottemperanza al dictum rescindente, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare anche gli scorrimenti successivi della graduatoria, che a suo dire l'avrebbero collocata in posizione utile dal 9 ottobre 2013; secondo, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo dello scorrimento della graduatoria. Il Ministero ha resistito eccependo anche un asserito giudicato esterno derivante da una successiva sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'impugnazione della risoluzione ex tunc del rapporto di lavoro, e in subordine un giudicato interno derivante dall'ordinanza rescindente.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sul preteso giudicato esterno, rilevando che la sentenza del Tribunale di Roma richiamata dal Ministero aveva deciso solo sulla legittimità della risoluzione ex tunc del rapporto costituito provvisoriamente nel 2018, senza statuire sul diritto originario alla stabilizzazione né sugli asseriti scorrimenti della graduatoria. Ha poi rigettato entrambi i motivi del ricorso: il primo perché l'ordinanza rescindente n. 33088/2022 aveva demandato al giudice del rinvio il solo accertamento della posizione della lavoratrice nella graduatoria del 14 aprile 2008 entro il numero dei posti autorizzati, senza autorizzare verifiche sugli scorrimenti successivi; il giudice di rinvio si è dunque correttamente limitato a rilevare che la ricorrente era collocata al n. 115, fuori dalle 42 posizioni stabilizzabili. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato per la stessa ragione: il preteso scorrimento della graduatoria costituiva un accertamento estraneo al perimetro del rinvio e non poteva integrare un vizio di omesso esame. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, L. n. 296/2006

    norma posta a base della procedura di stabilizzazione del personale precario; la stabilizzazione era limitata alle posizioni rientranti nel fabbisogno ordinario dell'amministrazione e nei posti autorizzati.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può estendere l'indagine a questioni non comprese nel dictum rescindente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione dell'art. 384 c.p.c. nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto invocato era estraneo all'oggetto del rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio per violazione di legge, il giudice del rinvio è vincolato non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche ai presupposti logico-giuridici della decisione; non può introdurre accertamenti ulteriori estranei al perimetro del dictum rescindente.
  • Il giudicato implicito o interno sul punto decisivo si forma solo sulle questioni che costituiscono antecedente necessario della pronuncia cassata; non copre questioni che la sentenza rescindente non abbia affrontato né presupposto.
  • L'eccezione di giudicato esterno o interno non può essere fondata su una decisione successiva che abbia riguardato un distinto petitum, se quella decisione non abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla medesima questione sostanziale oggetto del ricorso.
  • In sede di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto invocato è fuori dal thema decidendum delimitato dalla sentenza rescindente e dal giudizio di rinvio.
  • Nelle procedure di stabilizzazione con posti limitati, la posizione utile del candidato deve essere verificata con riferimento alla graduatoria e ai posti autorizzati oggetto dell'accertamento demandato, senza poter estendere retrospettivamente l'indagine ad aggiornamenti non contemplati dalla pronuncia di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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