Cassazione Civile, Ordinanza n. 21240/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale e, conseguentemente, i benefici fiscali connessi, emettendo recuperi per IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2011. Il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione con motivazione molto sintetica, sostanzialmente aderente alla sentenza di primo grado. In cassazione la contribuente ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello; 3) travisamento della prova quanto al rendiconto 2011 e alla documentazione contabile; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla struttura, al libro soci, alla contabilità e agli adempimenti statutari e legali; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova; 6) violazione degli artt. 148 e 149 TUIR per mancato riconoscimento del regime agevolato alle associazioni sportive; 7) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 136 del 2004 conv. in l. n. 186 del 2004 per mancato rilievo dell'attività sportiva e dell'iscrizione al CONI.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparentemente esistente, perché si limitava a una generica adesione alla sentenza di primo grado senza rendere percepibili le ragioni del decisum né spiegare la rilevanza del rilievo sul dettaglio del rendiconto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il vizio di motivazione apparente o l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione come error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di fatti decisivi e non consente di sindacare la mera insufficienza della motivazione.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova in tema di requisiti per fruire dei benefici fiscali.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato quale norma sul trattamento fiscale agevolato delle associazioni; la parte ricorrente lamenta che non sia stato applicato correttamente.
art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato insieme all'art. 148 TUIR nella censura sul regime fiscale degli enti associativi.
art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con modif. nella l. 27 luglio 2004, n. 186
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'attività sportiva e l'iscrizione al CONI impedissero il disconoscimento della natura non commerciale dell'ente.
Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Viene richiamata per definire la motivazione apparente come motivazione che non rende percepibili le ragioni della decisione.
Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016
Richiamata insieme alla precedente per affermare che la motivazione apparente integra nullità della sentenza.
Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per escludere il sindacato sulla semplice motivazione insufficiente e per delimitare il vizio di legittimità ai casi di anomalia motivazionale rilevante.
Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015
Richiamata per affermare che la sentenza non è nulla se la motivazione, anche riproduttiva di atti di parte, consente comunque di individuare chiaramente le ragioni della decisione.
Cass. n. 29028 del 06/10/2022
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la mera riproduzione di atti non comporta nullità se le ragioni della decisione sono comunque chiare.
Cass. n. 22562 del 07/11/2016
Richiamata nel medesimo senso sulla sufficienza della motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi.
Cass. n. 9334 del 08/05/2015
Richiamata nel medesimo senso sulla motivazione per relationem.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione perché si risolve in formule generiche o in un'adesione meramente apparente alla decisione di primo grado.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera insufficienza della motivazione; il controllo è limitato alle anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o incomprensibile.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla, purché il giudice faccia comunque proprie le ragioni della decisione richiamata in modo chiaro, univoco ed esaustivo e renda percepibile il proprio percorso argomentativo.
- Quando il giudice di appello si limita a condividere genericamente la decisione di primo grado senza misurarsi con i motivi di gravame, la sentenza è esposta alla censura di nullità per difetto di motivazione effettiva.
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