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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46220/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per il reato previsto dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 110 c.p.; il ricorrente deduce violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per aver la Corte d'appello, pur escludendo l'aggravante speciale ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e rideterminando la pena complessiva in diminuzione, aumentato la misura applicata per la recidiva specifica (da 5 mesi di reclusione e euro 3000 di multa in primo grado a 1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 3000 di multa in appello), senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato tale aumento

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, accogliendo l'impugnazione dell'imputato ed escludendo un'aggravante a effetto speciale, applica un aumento per la recidiva superiore a quello fissato in primo grado, a condizione che la pena complessiva non risulti maggiorata rispetto a quella di primo grado. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale su cui è fondata l'imputazione (illecito in materia di stupefacenti); la Corte la riporta come titolo di accusa senza modifiche interpretative particolari nella motivazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come partecipazione al reato; la sentenza conferma la condanna nei termini dell'imputazione

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante speciale contestata in primo grado e poi esclusa in appello; l'esclusione ha determinato la rideterminazione della pena complessiva

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per il divieto di reformatio in pejus; la Corte ha interpretato che tale divieto non è violato quando l'appello dell'imputato ottiene l'esclusione di un'aggravante e la pena complessiva non risulta aumentata, anche se per singoli elementi (es. misura della recidiva) viene applicato un aumento rispetto al primo grado

  • art. 99, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla recidiva specifica utilizzata per incremento della pena; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento della misura imputabile alla recidiva pur senza impugnazione del P.M., purché non sia maggiore la pena complessiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non è assoluto: non si viola se l'appello dell'imputato ottiene un beneficio (es. esclusione di un'aggravante) e la pena complessiva non aumenta, anche se singole voci della pena (p. es. la misura attribuita alla recidiva) risultano incrementate rispetto al primo grado
  • La Corte d'appello può rideterminare la pena nella sua composizione interna (distribuzione tra base, aumenti per recidiva, ecc.) purché il risultato finale non comporti una pena complessiva superiore a quella del primo grado
  • L'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero su un particolare aumento (es. della recidiva) non impedisce all'appello favorevole all'imputato di modificare la quantificazione delle singole voci di pena, se tale modifica è funzionale alla nuova valutazione complessiva
  • Quando in appello cambia la struttura del reato continuato o la qualificazione di singoli fatti, è possibile che l'aumento attribuito a uno dei fatti unificati sia maggiore rispetto al primo grado, senza che ciò configuri reformatio in peius se la pena totale non aumenta
  • In sede pratica, chi impugna in proprio favore dovrebbe verificare e prevedere gli effetti di una esclusione di aggravanti sulla composizione della pena complessiva e controllare che non sia comunque superata la pena del primo grado

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