Cassazione Civile, Ordinanza n. 33010/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello dell’alloggio assegnato a uno dei soci della cooperativa, che avrebbero danneggiato due unità immobiliari occupate da altri soci assegnatari. Gli attori avevano ottenuto un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e poi avevano chiesto la condanna del vicino assegnatario all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva chiamato in causa la cooperativa, sostenendo che la responsabilità fosse della stessa, e aveva proposto riconvenzionale per la rimozione di asserite opere abusive. Il Tribunale aveva confermato il cautelare, condannando il convenuto ai lavori e al risarcimento; la Corte d’appello, invece, ha rigettato la domanda contro il convenuto e ha affermato la responsabilità della cooperativa, ritenendo che il complesso fosse ancora in proprietà comune e che l’ente dovesse eseguire la manutenzione straordinaria necessaria a eliminare i vizi strutturali. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di legittimazione attiva/passiva e violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 1669 c.c., sostenendo che la responsabilità spettasse solo all’impresa costruttrice e che i soci assegnatari non potessero agire; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo che un altro giudizio passato in giudicato aveva già accertato la responsabilità dell’impresa costruttrice; 3) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. e dell’art. 1669 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse mutato petitum e causa petendi applicando la disciplina della responsabilità del costruttore e che la motivazione fosse contraddittoria circa la responsabilità del socio assegnatario del terrazzo; 4) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c., per avere esteso automaticamente la domanda risarcitoria anche alla cooperativa chiamata in causa dal convenuto; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere posto a carico del convenuto le spese del procedimento cautelare ante causam senza specifica domanda in appello. Gli attori, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale lamentando: 1) che la Corte d’appello avesse escluso la concorrente responsabilità del socio assegnatario nonostante la c.t.u. attribuisse ai vizi costruttivi solo una parte delle infiltrazioni; 2) che non fosse stato riconosciuto il danno al mobilio; 3) che le spese del procedimento cautelare non fossero state poste a carico della cooperativa e che avrebbero potuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse applicato l’art. 1669 c.c. come fonte diretta della condanna della cooperativa, ma avesse invece fondato la responsabilità della stessa sulla sua qualità di proprietaria comune e custode del fabbricato, obbligata a eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a rimuovere i vizi strutturali e a prevenire le infiltrazioni. Ha escluso la fondatezza delle censure sulla legittimazione e sul giudicato esterno, nonché quelle relative alla pretesa extrapetizione, osservando che, quando il convenuto chiama in causa il terzo quale unico responsabile, la domanda dell’attore si estende automaticamente al chiamato. Il quinto motivo della cooperativa è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché le spese del procedimento cautelare erano state poste a carico dei soli originari attori e non della cooperativa. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto l’eccezione di tardività, ma ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava a un riesame del merito, il secondo perché non pertinente e comunque non correttamente veicolato sul piano dell’interpretazione degli atti processuali, il terzo perché privo di adeguato supporto argomentativo e perché le doglianze sulle spese non sono censurabili per mancata compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della cooperativa e dei ricorrenti incidentali in favore del controricorrente, con compensazione integrale nei rapporti interni tra loro.
Norme richiamate
provvedimento d’urgenza ante causam
è richiamato come misura cautelare anticipatoria poi confermata in primo grado, ma non oggetto di censura decisiva in cassazione
invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di interesse/legittimazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o inconferente rispetto alla ratio decidendi
richiamato per dedurre ultrapetizione e per contestare la pronuncia sulle spese; la Corte ribadisce che non vi è extrapetizione quando la domanda si estende al terzo chiamato come unico responsabile, e che le censure sulle spese non possono fondarsi sulla mancata compensazione
invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte precisa che non è configurabile una violazione di tale norma se non quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti
la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia deciso sulla base della responsabilità del costruttore; la responsabilità della cooperativa deriva invece dall’omessa manutenzione straordinaria quale proprietaria/custode
richiamato come base originaria della domanda degli attori, ma non accolto come fondamento decisivo della condanna in appello
richiamato dalla ricorrente come possibile titolo della domanda originaria, ma la decisione di legittimità non fonda la responsabilità su tale norma
il giudicato esterno è ritenuto non opponibile perché la sentenza invocata non era intervenuta tra le stesse parti del presente giudizio
richiamato per contestare la chiamata del terzo e l’estensione della domanda; la Corte conferma la correttezza della qualificazione della chiamata come chiamata del terzo responsabile
richiamato in tema di spese; la Corte ribadisce che il principio di soccombenza opera solo rispetto alla parte interamente vittoriosa e che non è censurabile in cassazione la mancata compensazione
richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati
richiamato per la verifica della tempestività del ricorso incidentale
richiamato per il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza
ricorso incidentale tardivo
la Corte ammette il ricorso incidentale tardivo perché l’impugnazione principale ha riaperto l’interesse della parte a contrastare l’assetto deciso in appello
la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, distinguendo violazione/falsa applicazione di legge dal vizio motivazionale ormai ridotto al minimo costituzionale
la Corte ribadisce l’onere di specificità del motivo di ricorso, che deve indicare norma, contenuto precettivo e contrasto con la sentenza impugnata
art. 111 Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale, non per semplice insufficienza o contraddittorietà
la nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei soccombenti
richiamata per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamata come fonte dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando la responsabilità per danni da infiltrazioni è fatta dipendere non dal vizio costruttivo in sé, ma dall’omessa manutenzione straordinaria gravante sul proprietario/custode dell’edificio, la censura che richiama la responsabilità del costruttore è inconferente.
- La chiamata in causa del terzo indicato come unico responsabile, quando il convenuto mira a liberarsi integralmente dalla pretesa attorea, si qualifica come chiamata del terzo responsabile; in tal caso la domanda dell’attore si estende automaticamente al chiamato e la condanna del terzo non integra ultrapetizione.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non può essere opposto nel processo se non ricorre identità soggettiva e oggettiva tra le parti e il rapporto dedotto.
- Il vizio di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale della norma asseritamente violata e del modo in cui la sentenza se ne discosta; non è sufficiente una critica generica della ricostruzione in fatto.
- Il vizio motivazionale è oggi sindacabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contrasto o motivazione incomprensibile; la mera insufficienza o contraddittorietà non è più deducibile.
- Le doglianze sulle spese processuali non possono fondarsi sulla semplice mancata compensazione, salvo che sia violata la regola della soccombenza in modo radicale.
- Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile anche su capi diversi da quelli investiti dal ricorso principale quando quest’ultimo rimette in discussione l’assetto complessivo di interessi definito dalla decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →