Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un geometra aveva convenuto in giudizio un comune chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un incarico professionale conferitogli nell'ambito di una convenzione collegata a un programma di recupero urbano e, conseguentemente, la condanna dell'ente al pagamento del compenso asseritamente dovuto; in subordine chiedeva l'indennizzo per indebito arricchimento. In primo grado la domanda principale era stata accolta. In appello il comune aveva eccepito la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, sostenendo che la convenzione non fosse stata sottoscritta dal sindaco, e aveva contestato anche la domanda subordinata. La corte d'appello aveva ritenuto nullo il contratto e dichiarato decaduta la domanda di arricchimento senza causa per mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione, sostenendo che convenzione sottoscritta dai professionisti e deliberazione di giunta che la approva e la incorpora quale parte essenziale integrano un unico atto idoneo a soddisfare la forma scritta richiesta. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indebito arricchimento, assumendo che la questione fosse stata devoluta anche in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, nei contratti d'opera professionale stipulati con un comune, la forma scritta ad substantiam è rispettata quando la convenzione, pur non sottoscritta dal sindaco, contenga gli elementi essenziali del rapporto, sia sottoscritta dal professionista e sia allegata in originale a una delibera di giunta che conferisce l'incarico e la recepisce come parte integrante ed essenziale. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, la corte territoriale avesse errato nel dichiarare la nullità del contratto. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Per i contratti della pubblica amministrazione, incluso il contratto d'opera professionale, è richiesta la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, mediante un documento idoneo a consacrare la volontà dell'ente e del professionista.
artt. 1418, 1325, 1326 e 1350 c.c.
Sono richiamati per sostenere la necessità della forma prescritta e le conseguenze della sua mancanza.
Richiamato nel giudizio di merito in relazione all'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Richiamato nel giudizio di merito in relazione al contenuto dell'atto di citazione e alla determinatezza della domanda.
Richiamato per la questione della riproposizione in appello della domanda subordinata di indebito arricchimento.
Norma posta a base della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Indicata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Indicata come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo in via subordinata per l'eventuale contributo unificato aggiuntivo, ma la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione subordinata di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione subordinata di legittimità costituzionale.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al parametro interposto della CEDU e della Carta di Nizza.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente nella questione subordinata di legittimità costituzionale.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato dal ricorrente nella questione subordinata di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam deve risultare da un documento che consenta di individuare con certezza la volontà dell'ente e del contraente privato, non essendo sufficiente un mero atto interno privo di efficacia esterna.
- Nel contratto d'opera professionale con un ente pubblico la forma scritta può ritenersi rispettata anche quando la convenzione non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, purché la convenzione sia stata sottoscritta dal professionista, contenga gli elementi essenziali del rapporto e sia allegata in originale a una delibera di giunta che conferisca l'incarico e la recepisca come parte integrante ed essenziale, così da integrare un unico contestuale atto di proposta e accettazione.
- La deliberazione dell'organo collegiale dell'ente, se rimane atto interno meramente autorizzatorio, non basta a perfezionare il contratto; ma quando approva una convenzione già sottoscritta dal professionista e la incorpora come parte essenziale, può concorrere alla formazione del vincolo contrattuale scritto richiesto dalla legge.
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