Cassazione Penale, Sentenza n. 24362/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il trasporto e la detenzione di complessivi gr. 12.441,63 di marijuana (12 involucri) in concorso (art. 110 c.p., 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'affermazione della responsabilità per concorso, sostenendo che i due (Minardi e Stassi) avessero al più una connivenza non punibile o marginale partecipazione, anche in ragione della confessione di Magnasco e del fatto che la sostanza fosse nel bagagliaio dell'auto di Magnasco; 2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. (minima partecipazione); 3) la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario ai sensi dell'art. 175 c.p.; 4) per Magnasco, la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo tenuto conto dell'ammissione di responsabilità, della natura "leggera" della sostanza e dell'entità del principio attivo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi infondati e ha confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Ha condiviso la valutazione di merito secondo cui gli elementi raccolti (nervosismo degli occupanti al controllo, dichiarazioni mendaci concordate poi parzialmente smentite dalla confessione di Magnasco, riscontri dalle camere di sorveglianza e dallo scontrino, contatti telefonici frequenti tra Minardi e Stassi, la presenza di strumenti per il confezionamento e bilancia nell'abitazione di Minardi) legittimano la ricostruzione di una pianificazione e partecipazione all'impresa criminosa. I motivi diretti a sostenere connivenza non punibile o minima partecipazione sono stati dichiarati aspecifici e manifestamente infondati. Sono state altresì respinte le doglianze relative alla non menzione (art. 175 c.p.) e alle attenuanti generiche (art. 62-bis), con la precisazione che la valutazione per tali benefici è rimessa ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e che la condotta depistante e l'organizzazione del reato escludono la benevolenza.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto integrato il concorso alla luce degli elementi probatori che hanno dimostrato una pianificazione comune e ruoli attivi dei tre imputati
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, trasformazione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; applicata per il trasporto e la detenzione della marijuana rinvenuta
Richiamata in tema di autorizzazioni previste per talune attività sulle sostanze stupefacenti; il trasporto era senza autorizzazione e fuori dalle ipotesi consentite
Richiamata per delimitare le ipotesi in cui la detenzione può essere lecita; nel caso non ricorreva alcuna causa di giustificazione
Circostanza attenuante della minima partecipazione: i ricorrenti l'hanno chiesta ma la Corte ha ritenuto che i ruoli e le prove non consentivano di riconoscerla perché non provata la marginalità dell'apporto
Regolamenta le attenuanti generiche: la Corte ha valutato che le circostanze del fatto (dichiarazioni mendaci, depistaggio, pianificazione) escludevano la concessione delle generiche
Beneficio della non menzione nel casellario giudiziale: la Corte ha ritenuto che la sua concessione sia disciplinata esclusivamente dai criteri di cui all'art. 133 c.p. e che, alla luce della condotta degli imputati, il beneficio non fosse meritevole
Criteri per la determinazione della pena e per valutare benefici: la Corte ha applicato questi criteri per escludere la non menzione e per la determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata ai fini della sintesi dei motivi di ricorso: ha consentito la formalizzazione dei motivi come ricostruiti nella relazione
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di censura della motivazione nelle impugnazioni: i motivi di ricorso sono stati valutati alla luce delle allegazioni consentite da queste previsioni e dichiarati aspecifici o infondati se non confrontavano gli elementi fattuali
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati: la Corte ha considerato utilizzabili le dichiarazioni mendaci per valutare la condotta complessiva
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per il rito e la trattazione del ricorso con discussione orale in Corte di Cassazione
Massime di principio
- La configurazione del concorso di persone richiede una valutazione complessiva degli elementi di prova (comportamenti, dichiarazioni, contatti tra gli imputati, riscontri tecnici e materiali) e non può essere esclusa sulla sola base della presenza fisica o di dichiarazioni di estraneità non corroborate da elementi concreti
- Dichiarazioni mendaci e tentativi di depistaggio, se accertati, aggravano la posizione dell'imputato e ostano al riconoscimento di attenuanti o benefici come la non menzione
- Per ottenere il riconoscimento della minima partecipazione o delle attenuanti generiche l'onere di allegazione grava anche sull'imputato: è necessario fornire elementi concreti e oggettivi che consentano di dimostrare la marginalità del ruolo
- La valutazione per la concessione della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.) è rimessa esclusivamente ai criteri dell'art. 133 c.p.; altri criteri o finalità non pertinenti non devono essere adottati
- La quantità dello stupefacente, l'organizzazione del viaggio e gli strumenti rinvenuti (es. bilance, materiale per confezionamento) sono fattori decisivi per dimostrare finalità di spaccio e giustificare un inasprimento o il rigetto di attenuanti
- Le indagini basate su riscontri oggettivi (videosorveglianza, tabulati telefonici, scontrini, verifiche domiciliari) hanno elevata valenza probatoria e possono confutare versioni contraddittorie o mendaci degli imputati
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