Cassazione Penale, Ordinanza n. 09199/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione per porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un coltellino rudimentale, assolvendo invece per il diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso, proposto tramite difensore, sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che non sarebbe stata corretta la valutazione della fattispecie e, in particolare, la mancata configurabilità dell'ipotesi di lieve entità. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto e della ricostruzione probatoria, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una motivazione coerente, priva di contraddizioni e immune da vizi logici o giuridici, avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato il dato del porto ingiustificato di un coltello riconducibile all'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma posta a fondamento della condanna per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltellino rudimentale.
Reato contestato in origine e da cui l'imputato è stato assolto in appello.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato come parametro di ricorso per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Invocato come parametro di ricorso per lamentare mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale e della ricostruzione storica del fatto.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico o contraddittorio, non potendo trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo coerente del porto ingiustificato di un'arma o di un oggetto atto a offendere, la deduzione difensiva sulla diversa qualificazione o sulla lieve entità è inammissibile se richiede una rivalutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo causa di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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