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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19620/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Firenze che aveva respinto la richiesta di revoca e/o sostituzione della custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora nel Comune di Pistoia (eventualmente cumulato con obbligo di presentazione alla P.G.), nel procedimento per reati connessi allo stupefacente (artt. 81, 110 cod. pen.; art. 73, commi 1 e 1-bis, e art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90). La difesa ha contestato la persistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che la detenuta era già ammessa, dal 27/5/2021, a un programma ex art. 21 (stage esterno) presso una cooperativa per cinque mesi, e ha censurato la motivazione sul pericolo di fuga, sostenendo che la ricorrente non avrebbe dimostrato attitudini a fuggire nonostante il contatto col cosiddetto "Boss" presumibilmente residente all'estero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto inammissibile, nella parte in cui tende a una rivalutazione dei fatti, la contestazione delle esigenze cautelari: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta non illogica, poiché ha valorizzato il ruolo non marginale della prevenuta nell'organizzazione (funzione di "magazziniera" e di "fiduciaria" del "Boss"), la scelta di non rispondere all'interrogatorio di garanzia e il collegamento con il "Boss" residente all'estero, elementi che giustificano la persistenza e la concretezza del pericolo e il rischio di fuga. Di conseguenza è stata confermata la custodia cautelare in carcere; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indicata come base dell'appello in sede di Tribunale della Libertà; nel contesto la Corte afferma che la valutazione delle esigenze cautelari effettuata in sede di merito non è sindacabile in Cassazione se riguarda accertamenti di fatto e di apprezzamento critico degli indizi

  • artt. 81, 110 cod. pen.

    Norme penalistiche richiamate per la configurazione del concorso di persone nel reato; utilizzate per inquadrare la responsabilità penale della ricorrente nel contesto dell'indagine

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, e art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90

    Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate quale fattispecie oggetto d'indagine (traffico e detenzione di ingenti quantità di stupefacenti); tali accertamenti hanno inciso sulla valutazione della gravità del fatto e sulle esigenze cautelari

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario in seguito alla sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione di copia della decisione per gli obblighi previsti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli indizi operata dal giudice di merito: i motivi che richiedono una rivalutazione fattuale sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità
  • L'apprezzamento sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio) spetta al giudice del merito e deve essere sindacabile in Cassazione solo se emerge un vizio giuridico o una manifesta illogicità
  • La funzione della posizione dell'indagato nell'organizzazione criminale (es. ruolo di "magazziniera" o "fiduciaria") e i collegamenti con soggetti all'estero possono giustificare la misura cautelare più afflittiva anche se l'indagato svolge attività lavorativa esterna
  • La scelta dell'indagato di non rispondere all'interrogatorio di garanzia può essere valutata dal giudice come indizio della mancata presa di distanza dal contesto criminoso e pesa nella valutazione delle esigenze cautelari
  • La concreta partecipazione all'attività criminosa e rapporti con soggetti non identificati ma ritenuti apicali rafforzano la valutazione del pericolo di fuga
  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare grave è necessario fornire elementi nuovi e specifici che impattino sulla valutazione giuridica delle esigenze cautelari, non basarsi soltanto su circostanze favorevoli generiche (es. lavoro esterno)

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