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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33749/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ayachi Mohsen era stato condannato per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (rientro nel territorio nazionale dopo espulsione senza autorizzazione). Ha impugnato la sentenza di merito con due motivi principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 177 e 178 c.p.p.), poiché la Corte d'appello non ha valutato l'atto di impugnazione tempestivamente depositato dal difensore di fiducia subentrato (avv. Francesca D'Izzia), omettendo di esaminare doglianze diverse e ulteriori rispetto a quelle del difensore d'ufficio; 2) vizio di motivazione, perché la Corte non ha risposto alle censure contenute nell'atto di impugnazione del difensore di fiducia su temi decisivi quali la disapplicazione della norma per contrasto con la direttiva rimpatri 2008/115/CE, la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'erronea applicazione dell'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha accertato che il difensore di fiducia aveva proposto tempestivamente appello e che la Corte d'appello si era limitata ad esaminare l'appello del difensore d'ufficio, omettendo di valutare e motivare sulle specifiche censure presentate dall'avv. D'Izzia. È stato riscontrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione in violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 111, comma 6, Cost. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13

    Norma incriminatrice applicata in primo grado e in appello: punisce il rientro nello Stato dopo espulsione senza autorizzazione. Nel caso, la condotta contestata è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito.

  • artt. 177 e 178 c.p.p.

    Indicano regole processuali rilevanti in tema di impugnazioni e modalità di esercizio dei rimedi; la Corte ha ritenuto che omettere di valutare un atto di impugnazione tempestivamente proposto dal difensore di fiducia configuri una violazione procedurale.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali: la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello debba rispondere puntualmente alle censure specifiche dell'appellante e che la mancata risposta integri vizio rilevante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Principio costituzionale che impone la motivazione delle sentenze; richiamato per sottolineare la gravità della mancata risposta alle censure in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità (per particolare tenuità o altre ipotesi di estinzione/repressione minima): nel ricorso si contestava la mancata considerazione di questa causa da parte dei giudici di merito.

  • Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)

    Richiamata dall'appellante per prospettare una possibile disapplicazione della norma nazionale per contrasto con il diritto europeo; la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare e motivare in merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata come disposizione che consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la sentenza di appello con motivazione apparente o assente è censurabile ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto a esaminare e a motivare espressamente su tutte le censure specifiche proposte dall'appellante; il mero rinvio alla motivazione del primo grado, se le censure sono nuove o specifiche, integra vizio di motivazione.
  • Se un difensore di fiducia subentra e deposita tempestivamente un atto di impugnazione entro i termini, tale atto deve essere valutato: l'omessa valutazione può determinare la nullità della decisione di merito.
  • Le questioni di compatibilità tra norme nazionali e atti di diritto europeo (es. direttiva rimpatri) e le domande circa cause di non punibilità devono essere affrontate in modo specifico dal giudice di merito, non possono essere eluse con un generico rinvio.
  • La violazione dell'obbligo di motivazione costituisce motivo di annullamento in Cassazione e comporta, di norma, il rinvio per nuovo esame da parte di diverso collegio.
  • Per i difensori: curare prova documentale della tempestività dell'impugnazione e rendere palese in quale parte l'appello differisca dall'atto precedente, chiedendo espressamente che la Corte dia risposta puntuale a ogni censura nuova o diversa.

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