Sentenza del 11/10/2023 n. 5582 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. X relativo a TARI 2019 per complessivi € 693,00. Il contribuente deduceva: 1) mancata indicazione degli atti pubblici che legittimavano Publiservizi a richiedere le somme; 2) omissione del contraddittorio e mancata verifica in loco delle aree tassabili; 3) carenza di elementi essenziali nell'atto (responsabile del procedimento e della notificazione, firme, dati catastali). Contestava inoltre la legittimazione passiva di Publiservizi.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il collegio ha ritenuto che Publiservizi era legittimata dall'affidamento del servizio (estratti contratti depositati) ad emettere l'avviso di accertamento, che l'atto impugnato assumeva carattere di intimazione ad adempiere ai sensi dell'art.1 co.792 lett. a) legge 160/2019, e che prima dell'avviso di accertamento era stato notificato un avviso di pagamento datato 04.03.2019 contenente i dati dell'immobile e la quantificazione, non impugnato. Pertanto non era possibile contestare in questa sede la quantificazione già comunicata e non impugnata. Sul punto del contraddittorio il Collegio ha seguito la giurisprudenza secondo cui non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi locali, salvo specifiche norme o casi di accessi/ispezioni. Sono state condannate le spese del grado di giudizio in favore di Publiservizi (liquidate in € 250,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 1, comma 792, lettera a)
L'avviso di accertamento emesso dalla concessionaria ha carattere di intimazione ad adempiere; la previsione normativa supporta la legittimazione all'emissione dell'atto da parte dell'affidataria del servizio.
Consente all'ufficio comunale di invitare il contribuente a esibire documenti e planimetrie per il controllo delle superfici imponibili, ma non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'ambito di applicazione dell'articolo è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; al di fuori di tali ipotesi non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte vittoriosa.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 5 ottobre 2021 n. 26886; Sez. Un. n. 24823/2015; Cass. n. 9496/2020; Cass. n. 2348/2021; Cass. n. 29376/2020; Cass. n. 33931/2019
Costante orientamento secondo cui per i tributi locali non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo nei casi di accessi/ispezioni; per i tributi armonizzati la mancata attivazione del contraddittorio può comportare nullità dell'atto se il contribuente supera la prova di resistenza.
Massime di principio
- Se una concessionaria comunale dimostra l'affidamento del servizio mediante contratti o delibere, è legittimata a emettere avvisi di pagamento e avvisi di accertamento in qualità di soggetto riscossore/accertatore.
- Un avviso di pagamento comunicato prima dell'avviso di accertamento e non impugnato vincola il contribuente: non è possibile, con l'impugnazione dell'accertamento, rimettere in discussione la quantificazione già comunicata e non contestata.
- Per i tributi locali non armonizzati non esiste un obbligo generale di instaurare un contraddittorio preventivo o di effettuare verifiche in loco prima di emettere l'accertamento, salvo norme specifiche o attività che comportino accesso/ispezione presso il contribuente.
- Difetti formali dell'atto (mancanza di indicazione del responsabile, firme o dati catastali) non portano automaticamente all'annullamento se l'atto consente comunque l'identificazione della situazione impositiva e del destinatario; l'elemento decisivo è la funzione e la sostanza dell'atto e la possibilità per il contribuente di esercitare i propri diritti.
- Per i tributi 'armonizzati' o nei casi di accesso/ispezione, la mancata attivazione del contraddittorio può avere conseguenze più gravi (anche nullità): occorre verificare natura del tributo e modalità di accertamento.
- Le spese processuali seguono la soccombenza, pertanto chi propone impugnazioni infondate può essere condannato al pagamento delle spese del grado.
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