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Sentenza

Sentenza del 12/10/2023 n. 28522 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiese il rimborso IRES per l'anno 2008 (Euro 8.938.533) sostenendo che i proventi ricevuti da una controllata francese, partecipante a un GIE trasparente legato a un programma aerospaziale italo-francese, dovessero beneficiare dell'esclusione del 95% dalla base imponibile ai sensi dell'art. 89 del TUIR (trattamento analogabile ai dividendi). L'Amministrazione non rispose (silenzio-rifiuto); nei gradi di merito le richieste furono respinte perché gli utili non avevano scontato alcuna imposizione in Francia e/o perché il soggetto erogatore è un GIE soggetto a trasparenza fiscale. In cassazione la società dedusse violazione di norme tributarie e costituzionali e violazione del diritto UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 89 TUIR (esclusione del 95%) è finalizzato ad evitare la doppia imposizione e presuppone che gli utili siano stati comunque soggetti ad imposizione nel Paese dell'ente erogatore (o che l'ente sia 'subject to tax' secondo i requisiti della norma). Nel caso concreto gli utili provenivano da un GIE di diritto francese non imponibile in quanto soggetto a trasparenza (i profitti sono imputati direttamente ai membri), per cui manca il presupposto della non-deducibilità/tassazione a monte richiesto dall'art. 89; conseguentemente gli importi sono imponibili in Italia. Sono state respinte anche le censure costituzionali e comunitarie (nessuna discriminazione). La ricorrente è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 89

    L'esenzione parziale (95%) sui dividendi è finalizzata a evitare la doppia imposizione e si applica ai dividendi distribuiti da soggetti non residenti solo se le remunerazioni sono totalmente indeducibili nello Stato estero di residenza dell'erogatore e se lo Stato estero consente adeguato scambio di informazioni. Non si applica se l'erogatore è fiscalmente 'trasparente' (es. GIE) e quindi non soggetto a tassazione autonoma.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 44

    Disciplina la qualificazione dei componenti positivi e negativi di reddito; se non sussiste il requisito di non-deductibility previsto dall'art. 89, le remunerazioni collegate allo strumento finanziario saranno imputate come normali componenti positive di reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 163

    Prevede i criteri di eliminazione della doppia imposizione e i rimedi convenzionali; la Corte ha ricordato che convenzioni e norme interne prevedono strumenti per evitare doppia imposizione, ma non per creare 'doppia non imposizione'.

  • Direttiva madre-figlia

    Non è applicabile perché la direttiva richiede che la società erogatrice rientri nelle forme societarie dell'allegato e sia soggetta a specifiche imposte senza possibilità di opzione; un GIE francese non è imponibile in quanto tale e opera per trasparenza, perciò non soddisfa i requisiti soggettivi della direttiva.

  • TFUE artt. 49 e 63

    Tutela la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali; la Corte ha ritenuto che l'art. 89 TUIR, interpretato come norma volta a evitare doppia imposizione e non a favorire 'doppia non imposizione', non comporta discriminazione né violazione dei principi del Trattato.

  • Accordo intergovernativo italo-francese sul programma aerospaziale (27.4.1982)

    Le parti hanno discusso la vincolatività/ratifica dell'accordo; la Corte ha ritenuto la vincolatività non decisiva per il caso, poiché in ogni caso gli utili non risultavano assoggettati a tassazione autonoma in Francia e quindi il presupposto per l'art. 89 non sussiste.

Massime di principio

  • L'art. 89 TUIR (esenzione 95% sui dividendi) richiede che i proventi siano stati 'subject to tax' o comunque indeducibili nello Stato estero erogatore: se lo Stato estero applica un regime di trasparenza (es. GIE che non è imponibile come entità), il requisito non è soddisfatto e l'esenzione non opera.
  • La disciplina antidoppia nazionale non è concepita per proteggere situazioni di 'doppia non imposizione'; se il reddito non è stato assoggettato a imposizione a monte, lo Stato di residenza del beneficiario può tassarlo integralmente.
  • La direttiva madre-figlia e simili agevolazioni comunitarie richiedono requisiti soggettivi e oggettivi precisi (forme societarie elencate e status 'subject to tax'); enti trasparenti o forme non elencate restano escluse.
  • Le contestazioni fondate su presunte violazioni della libertà di stabilimento o di circolazione dei capitali (TFUE) difficilmente riescono se la normativa nazionale ha una finalità neutra e proporzionata (evitare doppia imposizione) e se lo stesso trattamento non sarebbe riconosciuto nemmeno a soggetti nazionali in situazione analoga.
  • In presenza di strutture transfrontaliere basate su regimi di trasparenza fiscale, è fondamentale verificare quale soggetto sia effettivamente imponibile nello Stato estero: l'analisi della natura fiscale dell'entità estera (imponibile vs trasparente) è determinante per l'applicabilità di esenzioni o regimi particolari.
  • Nelle richieste di rimborso è essenziale provare in modo rigoroso l'effettiva condizione tributaria dei redditi a monte (tassazione o non-deduzione nello Stato estero) e la corretta quantificazione dell'importo richiesto.

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