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Sentenza

Sentenza del 12/10/2023 n. 28529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso Ires per l'anno 2009 (Euro 6.633.651) sostenendo che i proventi distribuiti da una controllata francese (parte di un GIE trasparente collegato al programma industriale internazionale) dovessero beneficiare dell'esclusione del 95% dalla base imponibile ai sensi dell'art. 89 del Tuir, essendo tali somme assimilabili a dividendi. L'Amministrazione non rispose (silenzio‑rifiuto); in giudizio è stato contestato che gli utili non avessero scontato tassazione in Francia e la questione dell'applicabilità dell'accordo intergovernativo italo‑francese sul programma (ratifica/operatività). La contribuente ha inoltre dedotto violazioni costituzionali e di diritto UE (artt. 49 e 63 TFUE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 89 Tuir non è applicabile quando gli utili provengono da un'entità estera fiscalmente 'trasparente' (il GIE francese non è imponibile in sé e i risultati sono imputati ai membri), poiché la norma presuppone che il soggetto estero che produce l'utile sia assoggettato a tassazione (o che gli importi siano totalmente indeducibili nello Stato estero). L'estensione dell'esenzione del 95% non può produrre una 'doppia non imposizione'. La Corte ha escluso l'applicabilità della Direttiva madre‑figlia e ha ritenuto infondati i profili di contrasto con il diritto comunitario e la Costituzione. Condanna della ricorrente alle spese (liquidate in Euro 17.500, oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) art. 89

    L'art.89 consente l'esclusione del 95% dei dividendi esteri solo se le remunerazioni sono totalmente indeducibili nello Stato estero distributore e se lo Stato consente adeguato scambio di informazioni; non si applica quando il soggetto estero è fiscalmente trasparente (es. GIE) e quindi non è assoggettato ad imposta in loco, perché ciò determinerebbe una doppia non imposizione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) art. 44

    Usata per la qualificazione fiscale dello strumento: se non sussiste la condizione di totale indeducibilità nel Paese estero, lo strumento non è assimilabile alle azioni ai sensi dell'art.44 e i relativi proventi concorrono integralmente a formazione del reddito imponibile.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) artt. 49 e 63

    Invocati dalla ricorrente per presunta discriminazione; la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale non violi tali principi perché la disciplina mira a evitare la doppia imposizione e non può essere interpretata nel senso di attribuire vantaggi non previsti che produrrebbero doppia non imposizione.

  • Ordinanza francese n. 67-821 del 23 settembre 1967 (GIE)

    Rilevata la natura fiscale del GIE: 'Le GIE n'est pas imposable en tant que tel' — il GIE è fiscalmente trasparente e i risultati sono imputati ai membri; di conseguenza non sussiste tassazione a livello di entità distributrice.

  • Direttiva madre‑figlia (direttiva UE relativa ai dividendi intra‑gruppo)

    La Corte ha escluso l'applicabilità della direttiva al caso di specie perché il GIE non rientra fra le forme societarie soggette ai requisiti della direttiva (non figura nell'allegato/forme previste e non è soggetto a imposizione come entità).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata per la determinazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'esenzione parziale del 95% prevista dall'art.89 Tuir per i dividendi esteri presuppone che il soggetto estero distributore sia realmente soggetto a imposizione o che gli importi risultino totalmente indeducibili nello Stato estero; se l'entità estera è fiscalmente trasparente (imputazione diretta ai membri) l'art.89 non opera.
  • Non basta che la somma provenga da uno Stato UE: occorre verificare la natura giuridico‑fiscale dell'entità estera (società imponibile vs entità trasparente) e la presenza dei requisiti formali di 'subject to tax' o della non‑deducibilità per evitare la doppia non‑imposizione.
  • La Direttiva madre‑figlia non si applica automaticamente: va verificato che la forma giuridica e il regime fiscale dell'entità estera rientrino nei presupposti della direttiva (forme societarie elencate e soggettività fiscale), altrimenti non può giustificare l'esenzione.
  • Le richieste di rimborso legate a operazioni cross‑border richiedono documentazione e prova della tassazione (o della non‑deducibilità) in loco; il rischio di doppia non imposizione giustifica l'esclusione dall'agevolazione.
  • In caso di conflitto tra normativa interna che mira a evitare la doppia imposizione e il timore di discriminazione UE, i tribunali richiedono un'interpretazione che salvaguardi l'obiettivo convenzionale (evitare doppia imposizione) e respinge richieste che avrebbero l'effetto di creare ingiustificate doppie esenzioni.
  • Prima di avanzare istanze di rimborso su dividendi esteri, verificare: a) la natura fiscale dell'entità estera (trasparente o imponibile), b) se in loco sono stati tassati gli utili o se sono totalmente indeducibili, c) la portata di eventuali accordi internazionali e della loro operatività/ratifica.

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