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Sentenza

Sentenza del 12/10/2023 n. 28531 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul rimborso IVA 2006 per Euro 1.960.000, ceduto da Autoroma Spa a Ifitalia e richiesto con istanza del 9.4.2015; l'Agenzia aveva comunicato il 30.5.2008 una "sospensione" in attesa di garanzie e pendenze, e successivamente aveva richiesto garanzia alla cedente (2.8.2010). Ifitalia aveva impugnato il silenzio-diniego. La CTR aveva dato ragione a Ifitalia ritenendo che la comunicazione 2008 fosse solo sospensiva e che i termini per accertamenti fossero decorsi; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sollevando (i) vizio procedurale sulla mancata pronuncia su eccezione di inammissibilità per tardività e (ii) errata applicazione delle norme fiscali rilevanti (in particolare art. 38-bis DPR 633/1972 e principio di compensazione) sostenendo che sussistevano ampi crediti erariali di Autoroma ostativi al rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (vizio procedurale) perché la CTR aveva motivato la qualificazione della comunicazione del 30.5.2008 come sospensione e l'assenza di risposta all'istanza del 9.4.2015; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la CTR avesse falsamente applicato la normativa rilevante non valutando adeguatamente l'eccezione di compensazione derivante dai crediti dell'Erario nei confronti della cedente. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione regionale del Lazio in diversa composizione per ulteriore giudizio (con decisione anche sulle spese di legittimità).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 comma 1 lett. i) e art. 21

    art. 19, comma 1, lett. i); art. 21

    La comunicazione di sospensione del rimborso rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 (fattispecie residuale); in giudizio il contribuente deve allegare fatti costitutivi del diritto al credito e l'Amministrazione deve dimostrare le ragioni ostative.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    Prevede la possibilità di richiedere garanzie per il rimborso IVA; la sospensione può essere alternativa alla prestazione della garanzia salvo che permangano presupposti ostativi.

  • Codice Civile, art. 1264 e art. 1248 comma 2

    art. 1264; art. 1248, comma 2

    La cessione produce effetti verso il ceduto quando questi l'ha accettata o notificata; la notificazione della cessione impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione; per l'IVA si applicano le regole del codice civile in tema di opponibilità e compensazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis e D.M. n. 384 del 1997

    D.P.R. 602/1973, art. 43-bis; D.M. 384/1997, art. 1

    Norme riferite alle imposte dirette che rendono i crediti erariali inopponibili al cessionario se notificate dopo la cessione; la Corte ha precisato che tali disposizioni non si applicano all'IVA.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23 e R.D. n. 2440 del 1923, art. 69

    D.Lgs. 472/1997, art. 23; R.D. 2440/1923, art. 69

    Forniscono fondamento normativo all'esercizio dell'autotutela cautelare da parte dell'Amministrazione (sospensione del rimborso) come misura alternativa alla garanzia.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la controversia ha rilevanza rispetto a chi deve provare l'esistenza dei crediti e delle ragioni ostative al rimborso.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. e art. 112 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 112 c.p.c.

    Base dei motivi di cassazione: vizio di legittà per falsa applicazione di legge (n. 3) e mancata o insufficiente motivazione su questioni di diritto (n. 4).

Massime di principio

  • Una comunicazione dell'Amministrazione che dichiari la "sospensione" del rimborso è impugnabile come atto autonomo ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992; il contribuente deve comunque spiegare i fatti costitutivi del suo diritto e l'Amministrazione deve provare le ragioni ostative.
  • Il semplice avviso di sospensione non equivale automaticamente a un diniego definitivo: il termine per impugnare decorre rispetto al comportamento conclusivo dell'Amministrazione (ad es. silenzio su successiva istanza), non dalla sola comunicazione sospensiva, se questa non costituisce un espresso diniego.
  • La richiesta di garanzia ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972 può essere alternativa alla sospensione cautelare; tuttavia, se i termini per gli accertamenti decadono, l'obbligo di ottenere garanzie può venir meno salvo che sussistano crediti dell'Erario opponibili/compensabili.
  • In materia di IVA la verificazione dell'opponibilità dei carichi non si fonda sulle norme previste per le imposte dirette (DPR 602/1973) ma, in mancanza di disciplina speciale, si applicano i principi del codice civile (es. art. 1248 c.c.) relativi alla notificazione della cessione e alla compensazione.
  • Se l'Amministrazione invoca la compensazione con propri crediti per giustificare la sospensione o il diniego, deve dimostrare l'effettiva esistenza, entità e temporalità di tali crediti; la mancata valutazione di tale aspetto può integrare erronea applicazione di legge.
  • In caso di dubbio sulla corretta qualificazione giuridica di atti amministrativi (sospensione vs diniego) i giudici di merito devono motivare chiaramente da quale fatto decorre il termine per impugnare; la Cassazione può cassare per misconoscimento delle regole di opponibilità e compensazione e rinviare per nuovo esame.

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