Sentenza del 12/10/2023 n. 28528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di pagamento n. 10801 del 5.3.2003 divenuto definitivo a seguito di sentenza di questa Corte n. 9764/2010 e del successivo diniego espresso (22.8.2016) di annullamento in autotutela dello stesso atto. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione di norme del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013 artt. 22, 23, 29, 44 e del Reg. Delegato 2015/2446 art.15), violazione del principio "ne bis in idem" e della Convenzione EDU (art. 6), e omessa applicazione di garanzie procedimentali (preavviso, termine per osservazioni e indicazione del diritto di ricorso). Sosteneva inoltre che il nuovo regime normativo (ius superveniens) avrebbe consentito il riesame della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di pagamento sia ormai divenuto definitivo per giudicato e che il nuovo Codice Doganale dell'Unione (in particolare l'art. 43 CDU) esclude la possibilità di ottenere l'annullamento di una decisione già divenuta definitiva a seguito di pronuncia giudiziale tramite il rimedio previsto dall'art. 44 CDU. Le doglianze sul "ne bis in idem" sono state respinte perché l'atto impugnato riguarda il recupero di tributi (non sanzioni) e la materia risulta preclusa dal giudicato. Le censure procedurali (mancato preavviso, diritto di osservazioni, indicazione del diritto di ricorso) sono state ritenute inapplicabili in relazione a una richiesta di annullamento di un atto già definitivo. Le doglianze relative all'applicabilità dell'art. 6 CEDU e alla legge Pinto sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, tali tutele non si applicano al giudizio tributario salvo che sia in gioco l'applicazione di sanzioni. Condanna alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
L'art. 43 esclude l'applicazione dell'art. 44 (diritto di ricorso) quando si tratta di ricorsi volti ad annullare decisioni già definitive assunte da autorità giudiziarie o da autorità doganali in veste giudiziaria; dunque non è ammesso ricorso per annullamento di atto divenuto definitivo per giudicato.
Regolamento Delegato (UE) 2015/2446
Previsioni sul riesame e procedure amministrative integrate nel CDU; tuttavia non incidono sull'impossibilità di ottenere annullamento di atti già divenuti definitivi per giudicato.
Codice di Procedura Civile
art. 112, art. 360, art. 384
Richiamati in relazione ai motivi di cassazione; la Corte può decidere nel merito senza rinviare se il motivo è infondato (art. 384 c.p.c. interpretazione costituzionalmente orientata); art. 112 richiamato nella censura sull'omessa pronuncia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme sul processo tributario richiamate nelle censure; non hanno portato ad accogliere il ricorso nei confronti di un atto già definitivamente deciso.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6; Protocollo 7 art. 4
La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate: art. 6 e la legge Pinto non si applicano di regola ai giudizi tributari salvo che riguardino sanzioni; il "ne bis in idem" rilevante in materia penale non si estende automaticamente a pretese tributarie già giudicate.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Il diritto a un effettivo ricorso è garantito ma, nel contesto CDU, non obbliga a rimettere in discussione decisioni già passate in giudicato; la tutela contro la decisione originaria era già stata assicurata.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 111, comma 2; art. 117 (richiamato)
Richiamati i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale come parametri che consentono di decidere nel merito quando il motivo è infondato; art. 117 richiamato in rapporto al rispetto degli obblighi derivanti da trattati internazionali.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma amministrativa sulla liquidazione e pagamento del contributo unificato richiamata nella parte dispositiva per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Un atto amministrativo-impositivo divenuto definitivo per giudicato non può normalmente essere annullato in autotutela qualora la determinazione dei rimedi sia esclusa dal diritto dell'Unione (art. 43 CDU): la cosa giudicata ostacola la riapertura della decisione.
- Il principio del ne bis in idem penale non impedisce automaticamente l'esercizio di azioni di recupero tributario se l'atto impugnato è di natura fiscale (recupero tributi) e non si tratta di una sanzione penale o amministrativa; le eccezioni vanno contestate tempestivamente nel giudizio originario.
- Le garanzie procedimentali previste dal CDU (preavviso, termini per osservazioni, indicazione del diritto di ricorso) sono rilevanti per le decisioni doganali, ma non trasformano in riapribili atti già divenuti definitivi per giudicato; l'eventuale inosservanza rileva solo se la decisione impugnata è ancora sindacabile.
- La presenza di ius superveniens (nuova normativa) non cancella automaticamente l'efficacia del giudicato: il nuovo diritto può trovare applicazione per fattispecie future o per giudizi non ancora definiti, ma non normalmente per rimettere in discussione una pronuncia passata in giudicato.
- La Convenzione EDU (art. 6) e la legge Pinto sorgono difficilmente nei giudizi tributari, salvo quando è in discussione una sanzione; pertanto, in materia strettamente tributaria, le doglianze sulla durata del procedimento o sulla mancanza di equo processo hanno possibilità limitate di successo.
- Prassi consigliata per chi si trovi in situazione analoga: verificare subito se l'atto è coperto da giudicato; sollevare tutte le eccezioni e prove nel giudizio originario; valutare rimedi straordinari (revisione, revocazione) solo se ricorrono i presupposti specifici; quando invocare il diritto UE, argomentare concretamente il nesso causale tra eventuale violazione procedurale e l'esito del provvedimento ("prova di resistenza").
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