Cassazione Civile, Ordinanza n. 28994/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di un atto di intimazione di pagamento relativo a una cartella emessa per ritenute alla fonte, IRPEF e IRAP. La società contribuente ha impugnato l'intimazione deducendo, in via preliminare, la mancata rituale notificazione della cartella presupposta e, nel merito, ulteriori profili di illegittimità della pretesa. In primo grado il ricorso è stato accolto per difetto di prova della regolarità della notificazione della cartella. In sede di rinvio, la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i presupposti per l'estromissione dell'Ufficio e affermando la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 e 384 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse pronunciato su una questione non devoluta e che la motivazione fosse solo apparente, perché riferita alla notifica di avvisi bonari e di un atto di accertamento mai oggetto di lite, invece che alla notificazione della cartella prodromica all'intimazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza della CTR, letta nel suo complesso, consentiva di comprendere il reale oggetto del giudizio e che il riferimento alla 'nullità della cartella per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico' costituiva un evidente lapsus calami, superato dalla parte espositiva che chiariva come la contestazione riguardasse la mancata notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento. Perciò ha escluso sia la motivazione apparente sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 384 c.p.c. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva valorizzato, in modo decisivo, la mancata produzione della documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 8 l. 890/1982, profilo non specificamente censurato dall'Agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità; è stata altresì esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità soggettiva dell'Agenzia quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per errores in procedendo, tra cui motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando, letta complessivamente, la decisione si riferisce alla reale domanda proposta, anche se contiene un lapsus nella formulazione letterale.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè oggettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la censura è infondata se il testo consente comunque di ricostruire la ratio decidendi.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nella specie la Corte ha escluso la violazione perché la CTR ha esaminato le questioni rilevanti nel perimetro del rinvio.
La notificazione a mezzo posta richiede, in caso di mancata consegna e deposito, la produzione della documentazione relativa all'invio della raccomandata informativa; la sua mancanza è decisiva per ritenere irrituale la notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica alla pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, che è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Richiamata per la modifica introdotta all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Sigla del decreto sul processo tributario, rilevante quanto al requisito motivazionale della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza non è apparente per il solo fatto che contenga un errore materiale o un lapsus, quando dal testo complessivo sia agevolmente ricostruibile l'effettivo oggetto della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se la pronuncia, letta nel suo insieme, si mantiene entro il thema decidendum effettivamente devoluto dalle parti, anche se una parte della motivazione è formulata in modo impreciso.
- Nel giudizio di rinvio il controllo di legittimità sulla sentenza successiva al rinvio richiede di verificare se il giudice si sia attenuto al principio di diritto enunciato e abbia esaminato le questioni rilevanti per la decisione.
- In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, la prova dell'avvenuto espletamento degli adempimenti successivi al mancato recapito, inclusa la raccomandata informativa, è decisiva; la sua mancanza può legittimare la declaratoria di nullità della notifica.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione, non quando l'errore sia superabile con una lettura complessiva e coerente del provvedimento.
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