Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03546/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, quale capogruppo di un'ATI costituita con altra impresa poi fallita, aveva convenuto la Provincia chiedendo il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile pubblico, deducendo che la consegna dei lavori fosse avvenuta in modo parziale, discontinuo e frazionato e che ciò avesse determinato ritardi e costi ulteriori; aveva inoltre richiamato varie riserve iscritte nella contabilità dei lavori. In appello la Provincia aveva resistito, contestando sia la giurisdizione sia la fondatezza della pretesa. La Corte d'appello aveva riconosciuto il credito solo nella misura del 50%, ritenendo che, dopo il fallimento dell'impresa mandante, la capogruppo non potesse far valere anche i diritti della fallita e che il resto spettasse al curatore. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme processuali perché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sarebbe stata tardiva e quindi inammissibile, essendo stata sollevata solo in una fase processuale successiva; 2) omesso esame e violazione di legge per non aver considerato una transazione del 31 gennaio 2003 con il curatore del fallimento della mandante, che avrebbe attribuito alla ricorrente la facoltà esclusiva di far valere tutti i diritti derivanti dal contratto di appalto, sostenendo inoltre di avere eseguito integralmente l'appalto e di avere subito in via esclusiva i pregiudizi causati dall'inadempimento della Provincia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che il fallimento dell'impresa mandante, intervenuto prima della proposizione della domanda, aveva determinato lo scioglimento del mandato collettivo e il venir meno dei poteri rappresentativi della capogruppo, con conseguente difetto di legittimazione ad agire per i diritti della mandante; tale questione era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, sicché la relativa deduzione da parte della controparte costituiva mera difesa non soggetta a preclusioni. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato dove e come la transazione fosse stata prodotta e fatta valere nei gradi di merito, né ne aveva trascritto il contenuto nei passi rilevanti. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 112, 113, 116, 167, 180 e 183 c.p.c.

    nel testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'eccezione avversaria; la Corte ha però escluso la preclusione trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

  • art. 184 c.p.c.

    evocato come momento processuale in cui la Provincia aveva dedotto la questione; la Corte ha ritenuto la deduzione comunque ammissibile perché meramente difensiva.

  • artt. 22, comma 1, e 23, comma 9, L. 19 dicembre 1991, n. 406

    disciplinano l'ATI e il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, con rappresentanza esclusiva anche processuale verso il committente.

  • art. 78 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    il fallimento di una delle imprese mandanti scioglie il mandato collettivo e fa venir meno i poteri di gestione e rappresentanza della mandataria, compresa la legittimazione ad agire per i crediti della fallita.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per escludere che la fattispecie fosse riconducibile alla legittimazione straordinaria in nome proprio; la mandataria agisce invece in nome delle mandanti.

  • art. 77 c.p.c.

    la fattispecie è stata ricondotta a tale norma, poiché il venir meno del potere rappresentativo integra un vizio della regolare costituzione del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma non emergono regole sul riparto dell'onere probatorio oltre alla necessità di specificità del motivo; non inserito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nell'ATI appaltatrice, il mandato collettivo speciale con rappresentanza attribuito alla capogruppo consente a quest'ultima di agire anche processualmente per le mandanti nei confronti del committente, ma tale potere viene meno se una mandante fallisce prima dell'introduzione del giudizio, perché il fallimento scioglie il mandato e impedisce alla capogruppo di far valere i diritti della fallita.
  • Il difetto di legittimazione ad agire o a rappresentare la parte, quando incide sulla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; la sua deduzione da parte della controparte non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che prospetti l'omesso esame di un documento decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale fase e in quale atto il documento sia stato prodotto e fatto valere, né ne trascrive il contenuto essenziale, perché la sola produzione documentale non basta a fondare il dovere di esame del giudice.
  • La contestazione della legittimazione processuale e della titolarità dei poteri rappresentativi va tenuta distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso: nel caso dell'ATI, la perdita del potere rappresentativo della capogruppo per fallimento della mandante rileva come problema di legittimazione processuale, non come mera eccezione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.