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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33386/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corriere)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata tempestiva consegna di un plico contenente la domanda di partecipazione a un bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto. Deduceva di aver acquistato un servizio di spedizione con consegna entro una certa ora del giorno di scadenza, di avere evidenziato sul plico l'essenzialità del termine e il contenuto della busta, e che il plico era stato inizialmente recapitato a un indirizzo errato, poi recuperato e consegnato al destinatario con ritardo di 30 minuti rispetto alla scadenza, con conseguente impossibilità di partecipare alla gara. Chiedeva il danno emergente e il danno da perdita di chance. In appello lamentava che non fosse stato considerato il carattere essenziale del termine e che fossero stati mal valutati i documenti prodotti dal corriere; in cassazione denunciava violazione degli artt. 1457 e 1453 c.c. e, con il secondo motivo, dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2712 c.c., sostenendo che il termine dovesse considerarsi perentorio e che il danno, quantomeno da perdita di chance, dovesse essere liquidato anche equitativamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sollecitasse in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato considerato assorbito perché anch'esso sostanzialmente fattuale. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la prova dell'essenzialità del termine di consegna e dell'esistenza del danno risarcibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1457 c.c.

    La parte ricorrente invocava la disciplina del termine essenziale, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché fondata su una diversa lettura dei fatti e delle prove.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza accoglimento della censura per inammissibilità del motivo.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance; la censura è stata assorbita e comunque ritenuta fattuale.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla prova tramite riproduzioni meccaniche/telematiche; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, nonostante l'evocazione della violazione di legge, i motivi tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione del carattere essenziale di un termine contrattuale e la prova del relativo inadempimento richiedono accertamenti di fatto non riesaminabili in cassazione se la critica si limita a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • La doglianza relativa al danno, anche quando si invochi il danno da perdita di chance o la liquidazione equitativa, è inammissibile in cassazione se si risolve nella contestazione dell'accertamento di fatto circa l'esistenza del pregiudizio e dei suoi presupposti probatori.
  • Il giudice di legittimità controlla la compatibilità logica e giuridica della motivazione entro i limiti del sindacato consentito, ma non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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