Cassazione Penale, Sentenza n. 39567/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ufua impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che, in giudizio abbreviato, aveva ritenuto la continuazione tra più episodi di cessione di stupefacenti (hashish ed eroina, tra il 31/07/2017 e il 28/11/2017) e aveva rideterminato la pena complessiva a 5 anni di reclusione e €17.000 di multa. In Cassazione deduceva: (1) violazione di legge per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; (2) violazione procedurale per aver riconosciuto la continuazione su sollecitazione del Procuratore Generale senza istanza difensiva; (3) violazione della legge penale per mancata specificazione, per ciascun reato satellite, degli aumenti di pena a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico: i giudici di merito avevano motivato adeguatamente il diniego del beneficio della lieve entità, rilevando anche il rinvenimento di 49 g lordi di eroina al momento dell'arresto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, poiché il riconoscimento della continuazione ha prodotto per lui un trattamento sanzionatorio più favorevole (applicazione della continuazione anziché cumulo materiale); pertanto l'annullamento non avrebbe recato vantaggio pratico. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva assolto l'onere motivazionale in modo proporzionato, applicando un incremento minimo e spiegando la scelta in presenza di reati omogenei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto che, alla luce dei quantitativi e del ruolo dell'imputato, non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; l'onere di provare la modicità è stato valutato alla luce degli elementi probatori (es. 49 g di eroina)
cod. proc. pen., art. 568, comma 4
Applicata per il principio dell'interesse ad impugnare: l'interesse è concreto solo se l'annullamento o la riforma del provvedimento può apportare un vantaggio pratico all'impugnante; qui mancava perché il riconoscimento della continuazione favoriva l'imputato
Richiamato implicitamente in relazione al divieto di superare i limiti di proporzionalità nell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha verificato che non vi fosse un cumulo materiale occulto
Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza richiamata sul dovere del giudice di calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la Corte ha ritenuto assolto l'onere motivazionale con l'applicazione di un aumento minimo adeguatamente motivato
Sentenze di Sezioni Unite richiamate (es. n. 6203/1993, n. 42/1995, n. 40049/2008)
Principi richiamati in tema di interesse ad impugnare e valutazione dell'interesse concreto dell'appellante
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/90 richiede elementi concreti e specifici sui quantitativi, sul ruolo dell'imputato e sulle modalità: affermazioni generiche o di merito non sono sufficienti in Cassazione
- L'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità: se la decisione impugnata produce un trattamento più favorevole per l'imputato (es. riconoscimento della continuazione), il ricorso può essere inammissibile per mancanza di interesse a ottenere la sua riforma
- In caso di reato continuato il giudice deve motivare gli aumenti di pena per i reati satellite; tuttavia, quando si tratta di reati omogenei e gli aumenti siano modesti e spiegati rispetto alla pena base e al reato più grave, l'onere motivazionale può ritenersi assolto anche senza ripartizioni matematiche dettagliate
- La presenza di quantitativi significativi di sostanza (anche un singolo rinvenimento consistente, p.es. 49 g di eroina) può far naufragare la richiesta di lieve entità se non adeguatamente giustificata dalla difesa
- Chi impugna dovrebbe valutare preventivamente se la censura può effettivamente produrre un vantaggio pratico (riduzione di pena o diversa modalità di cumulo); in mancanza, il rischio è l'inammissibilità per carenza di interesse
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