Cassazione Penale, Sentenza n. 26583/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (G.I.P. Tribunale di Forlì 30/03/2016; pena 1 anno e 400 euro) per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Quattro motivi: 1) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, contestata perché fondata solo su precedenti contravvenzionali; 2) vizio di motivazione sulla determinazione del reddito familiare, sostenendo che le indennità per disabilità del genitore (euro 5.986) non debbano concorrere al reddito complessivo; 3) violazione dell'art. 999 c.p. (falsità) perché la falsità sarebbe ininfluente ai fini del beneficio ottenuto e non avrebbe mostrato "progressione" nella capacità a delinquere rispetto ai precedenti; 4) violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione alla limitata incidenza dell'errore sul risultato e alla contestata intenzionalità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondata la questione prospettata con il quarto motivo (tenuità) e, alla luce dei diversi indirizzi giurisprudenziali, ha rilevato ex art. 129 c.p.p. l'intervenuta estinzione per prescrizione: il termine massimo di sette anni e sei mesi era venuto a scadenza prima della pronuncia e non risultano fattori estintivi della prescrizione. Perciò annulla senza rinvio.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
norma contestata come fattispecie di reato cui è stata condannata la parte; la sentenza confermava la condanna originaria ai sensi di tale disposizione
invocato dal ricorrente nella prospettazione che la falsità denunciata fosse ininfluente per l'ottenimento del beneficio; la Corte non ha ritenuto la questione manifestamente infondata, contribuendo all'accertamento della non manifesta infondatezza del motivo complessivo
rilevante per la richiesta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente sosteneva che, valutata l'esigua offensività e la scarsa incidenza della falsità, il fatto rientrasse nella tenuità, questione ritenuta non manifestamente infondata
usato dalla Corte di Cassazione per rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando il motivo di ricorso non è manifestamente infondato; ha consentito di dichiarare la prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio
Massime di principio
- Se un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ciò può comportare annullamento senza rinvio quando il termine prescrizionale è già decorso e non vi sono cause interruttive.
- La qualificazione del reddito familiare (es. indennità percepite da familiari) può essere decisiva nell'applicazione di benefici o nell'apprezzamento della tenuità: va esaminata concretamente e può mutare la valutazione della colpevolezza o della punibilità.
- La recidiva fondata esclusivamente su precedenti contravvenzionali è elemento che può essere censurato se non adeguatamente motivato; l'esistenza di soli precedenti contravvenzionali non sempre giustifica automaticamente un aggravamento.
- La rilevanza penale della falsità (art. 999 c.p.) va valutata rispetto all'effettivo nesso causale con l'ottenimento del beneficio: falsità ininfluente può indebolire la qualificazione del reato o l'intensità del dolo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta dell'offensività del fatto, del danno e dell'intento: la giurisprudenza è articolata e, in presenza di dubbi non manifesti, il tema può giustificare un esame in Cassazione o la rilevazione della prescrizione.
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