Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Marchì Michel era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Enna e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta per plurimi reati tra cui il porto e detenzione di sostanze stupefacenti in quantità incompatibile con l'uso personale (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), reati contro la persona e l'uso di arma (artt. richiamati nella sentenza), oltraggio a pubblico ufficiale e altri reati connessi. Con ricorso per cassazione la difesa contestava, tra l'altro: carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la destinazione a spaccio della sostanza sequestrata (sostendo che la quantità poteva essere per uso personale e che la presenza della moglie e la collocazione dietro i carri allegorici non dimostravano l'intento di spacciare); insufficiente prova della paternità delle lesioni e mancanza dell'arma; insufficiente valutazione per l'ipotesi di oltraggio e per la responsabilità ex art. 4 legge 110/1975; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del minimo della pena; carenza motivazionale sulla condanna al risarcimento in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto che la difesa si sia limitata a reiterare censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito: la quantità di stupefacente e il contesto (manifestazione pubblica) erano compatibili con l'ipotesi di detenzione a fini di spaccio; la dinamica e la morfologia delle lesioni, le testimonianze e lo stato di alterazione dell'imputato legittimavano la valutazione di responsabilità; le frasi rivolte ai carabinieri avevano rilevanza denigratoria in luogo pubblico; l'assenza dell'arma alla perquisizione non escludeva gli altri elementi indiziari e la possibilità che l'imputato si fosse disfatto dell'arma; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità motivata dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Applicata per la contestazione della detenzione di stupefacenti in quantità incompatibile con l'uso personale; la Corte territoriale ha ritenuto che quantità e contesto (manifestazione pubblica) consentivano di inferire finalità di spaccio
codice penale, artt. 110, 582, 585, in relazione all'art. 577 cod. pen.
Richiamati per i reati contro la persona (lesioni) e la loro ricostruzione; la Corte ha ritenuto compatibili le lesioni con la dinamica riferita dalla parte offesa e sufficienti gli elementi indiziari
legge n. 110 del 1975, art. 4
Contestazione relativa al porto o uso di arma da taglio; la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'arma alla perquisizione non escluda la responsabilità quando vi siano elementi indiziari che giustifichino l'ipotesi che l'imputato se ne sia disfatto
codice penale, art. 341-bis
Richiamato fra i reati contestati nell'originario capo di imputazione; la sentenza confermata ha valutato complessivamente le condotte contestate
costituzione, art. 111; CEDU, artt. 6 e 13; cod. proc. pen., artt. 125 e 546
Richiamati nella doglianza sulla motivazione e sui diritti di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i doveri motivazionali e il contraddittorio, rilevando che la difesa non ha effettivamente confutato la motivazione di merito
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per la partecipazione del Pubblico Ministero in sede di requisitoria in Corte di Cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che la parte non ha proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque opera la sanzione pecuniaria prevista
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso che si limiti a reiterare le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale è vulnerabile di inammissibilità; il rimedio richiede contestazioni specifiche e il confronto diretto con le ragioni della decisione impugnata
- La valutazione della compatibilità tra quantità di stupefacente e uso personale è questione di merito riservata ai giudici di merito: quantità significativa e contesto (es. manifestazione pubblica) possono legittimamente essere ritenuti indizi di finalità di spaccio
- L'assenza materiale dell'arma alla perquisizione non esclude automaticamente la responsabilità qualora esistano altri elementi indiziari (lesioni compatibili, fuga, possibilità di disfarsi dell'arma); bisogna però esporre argomentazioni concrete per confutare questa ricostruzione
- La qualificazione di frasi come oltraggio o come villania dipende dal contenuto concreto, dal contesto e dalla destinataria: insulti denigratori proferiti in pubblico e diretti a pubblici ufficiali in servizio possono integrare l'oltraggio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
- Nelle impugnazioni relative a statuizioni civili connesse al processo penale è necessario indicare specificamente le ragioni per cui la responsabilità civile o la misura del danno sarebbero erroneamente motivate; censure generiche rischiano l'inammissibilità
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