Cassazione Penale, Sentenza n. 26477/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983) relativa ai mesi di novembre-dicembre 2012 per euro 16.104,54. Lamentava l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo in considerazione della grave crisi di liquidità della società (sosteneva che la scelta di non versare derivasse da oggettive difficoltà e non da volontà dolosa) e censurava la motivazione della Corte d'appello nonché una presunta contraddittorietà rispetto a precedente assoluzione per mensilità diverse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute è a dolo generico e si integra quando il datore di lavoro, pur in difficoltà economica, scelga consapevolmente di non versare le ritenute (es.: privilegiando il pagamento delle retribuzioni). La crisi di liquidità può eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione della pena, non per escludere il dolo, salvo che non si dimostri una causa di forza maggiore imponderabile e imprevedibile che renda inevitabile l'inadempimento. La Corte ha inoltre ritenuto non sussistere incompatibilità con precedente assoluzione, trattandosi di debiti riferiti a mensilità differenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e con riferimento alla giurisprudenza costituzionale richiamata).
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 (conv. con modificazioni dalla L. 11/11/1983, n. 638)
La norma configura il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali come reato a dolo generico: rileva la consapevole scelta di non effettuare il versamento dovuto.
Riferimento generale alla disciplina della responsabilità penale (citato tra le norme richiamate dal ricorso); la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna esimente soggettiva che escluda il dolo.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione (forma procedurale): il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Fondamento giuridico per l'imposizione delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, così come applicato dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 43811/2017; Sez. 3, n. 38269/2007; Sez. F., n. 23939/2020)
La Corte ha riaffermato i precedenti orientamenti secondo cui la scelta consapevole di dare priorità al pagamento delle retribuzioni rispetto alle ritenute integra il dolo richiesto dalla fattispecie, e che la crisi di liquidità non esclude il reato ma può rilevare solo in sede di determinazione della pena.
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è caratterizzato dal dolo generico: conta la scelta consapevole di non effettuare i versamenti dovuti.
- La semplice crisi di liquidità o le difficoltà finanziarie dell'impresa non escludono il dolo; occorre dimostrare un'impossibilità oggettiva e imprevedibile (forza maggiore) per escludere la responsabilità penale.
- Se l'imprenditore decide di privilegiare il pagamento delle retribuzioni rispetto alle ritenute, tale condotta può essere interpretata come manifestazione della volontà dolosa e integra il reato.
- Le mensilità o i periodi diversi costituiscono obbligazioni distinte: una sentenza assolutoria per periodi precedenti non impedisce la condanna per periodi successivi se emergono elementi diversi.
- In sede di Cassazione la reiterazione di questioni già esaminate in grado di merito, senza confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata, è vulnerabile e può determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- In contenziosi simili conviene documentare non solo la difficoltà economica, ma l'impossibilità oggettiva e imprevedibile del pagamento, e valutare la presentazione di elementi idonei a influire sulla determinazione della pena piuttosto che a escludere il dolo.
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