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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26482/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (area adibita a discarica abusiva, capannone adibito a vendita di beni usati e vari mezzi). Il ricorrente deduceva, con un unico motivo, la "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità" dell'atto impugnato, lamentando specificamente: 1) che lo stesso testo ordinanza era stato usato per due indagati che avevano proposto impugnazione separata senza riunione dei procedimenti; 2) che il ricorso era stato proposto non "in proprio" ma nella qualità di amministratore unico; 3) che il Tribunale aveva parlato di "qualità di indagato" invece che di "amministratore unico"; 4) discrepanza nel cognome riportato negli atti ("Nechifor" vs "Nechisor"). Tali censure sono state inquadrate come vizi della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso non ha dedotto una violazione di legge (unico rimedio ammesso ex art. 325 co.1 c.p.p. per ordinanze di sequestro) ma ha lamentato vizi della motivazione in termini generici e non specifici; il provvedimento impugnato risultava sufficientemente motivato sui punti essenziali. È stata richiamata la regola di inammissibilità della reiterazione di impugnazioni sulle misure reali. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), secondo la pronuncia della Corte costituzionale n.186/2000 in tema di oneri per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; la nozione di violazione comprende errores in iudicando/in procedendo e vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

    la doglianza di vizi della motivazione è specifica per la cassazione, ma deve essere articolata e mirata: mere censure generiche non sono idonee

  • art. 616, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso può essere disposta la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per fissare €3.000,00

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020

    norma richiamata in udienza dal Pubblico Ministero nel suo intervento; contestualizza l'intervento del rappresentante dell'accusa in sede di ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale

    sez. 3 n.39168/2021; sez.2 n.18951/2017; sez.2 n.29668/2019; Cass. sez.3 n.28241/2015; Cass. sez.4 n.43480/2015; Corte cost. sent. 13/06/2000 n.186

    richiamati principi consolidati: (a) limite di ammissibilità per i ricorsi contro misure reali, (b) necessità di motivazione minima e non apparente, (c) preclusione della reiterazione di impugnazioni sulle misure reali, (d) criteri per la valutazione dell'onere delle spese in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro è necessario indicare specifiche violazioni di legge; censure generiche della motivazione sono spesso inammissibili
  • I vizi della motivazione devono essere precisati: va indicato quale requisito minimo della motivazione sarebbe mancante o contrariato e in che modo ciò integri una violazione di legge
  • La ripetizione di impugnazioni relative a misure reali può essere preclusa: valutare attentamente precedenti impugnazioni e la necessità di riunione dei procedimenti prima di proporre nuovo ricorso
  • Questioni meramente formali (errori di trascrizione del nome, diversa veste processuale rilevabile dagli atti) difficilmente giustificano l'annullamento se non si dimostra un concreto pregiudizio giuridico
  • Quando si propone ricorso in Cassazione, è opportuno documentare l'interesse e la qualità soggettiva in cui si agisce (es. persona fisica vs. ruolo di amministratore) e dimostrare che la qualificazione diversa abbia inciso su un diritto sostanziale o procedurale
  • In caso di inammissibilità grave e non giustificata del ricorso si rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio prima di proporre ricorso non sorretto da argomentazioni di diritto solide

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