Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2021 che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito sullo smartphone dell'indagato, ritenuto pertinente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava: 1) nullità per mancanza di indicazione del fumus commissi delicti e di descrizione dei fatti costituenti reato; 2) omissione dell'indicazione del nesso di pertinenzialità tra lo smartphone e i delitti contestati; 3) carenza motivazionale circa la concreta finalità probatoria del sequestro (il decreto si limitava a dire che le cose "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche"). Inoltre la difesa censurava l'eterointegrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame e la disattesa della querela per sostituzione di persona presentata successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo: ha ritenuto insufficiente la generica indicazione della finalità probatoria nel decreto di convalida e ha affermato il principio che, in caso di radicale mancanza di motivazione sulla concreta finalità probatoria per cose qualificate come corpo di reato, deve essere pronunciata l'annullamento senza rinvio del decreto di sequestro e dell'ordinanza di conferma. Di conseguenza sono stati annullati sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida e disposta la restituzione al ricorrente dei beni sottoposti a vincolo.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (testo sugli stupefacenti)
Norma sostanziale che costituisce il reato presupposto (traffico/detenzione di sostanze stupefacenti). La Corte ritiene sufficiente il rinvenimento nel pacco di 6,250 kg di marijuana come elemento idoneo a fondare il fumus commissi delicti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia cautelare/sequestri; la Corte ne trae il principio secondo cui il decreto/ordine deve contenere gli elementi essenziali a dimostrare il fumus e le finalità probatorie.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come riferimento alle disposizioni sul sequestro probatorio; interpretata come parte del quadro normativo che richiede indicazione di pertinenzialità e finalità probatoria.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle forme e contenuti del decreto di convalida del sequestro; la Corte lo utilizza per valutare la regolarità procedurale della convalida.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma relativa al procedimento di riesame del sequestro; la Corte sottolinea i limiti e i poteri del giudice del riesame nel valutare la configurabilità astratta del reato e la pertinenzialità.
art. 42 Cost.
Richiamata in connessione con le garanzie costituzionali relative alla proprietà e ai limiti degli interventi cautelari; la Corte la considera nel bilanciamento dei diritti coinvolti dal sequestro.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Tutela del diritto di proprietà; la Corte lo richiama per sottolineare la necessità di motivazioni adeguate e proporzionate quando si incidono diritti patrimoniali mediante sequestro.
Massime di principio
- Per la legittimità del sequestro probatorio è necessario che il decreto indichi il fumus commissi delicti e, soprattutto, la concreta finalità probatoria perseguita: una formulazione generica (es. "necessitano del vincolo onde accertarne le specifiche caratteristiche") può determinare l'annullamento senza rinvio.
- Il giudice del riesame valuta la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non decide nel merito della fondatezza dell'accusa; pertanto è ammesso richiamare atti della polizia giudiziaria (verbali) per dimostrare fumus e pertinenzialità.
- La pertinenzialità della cosa sequestrata può essere motivata anche attraverso i riscontri operativi (es. plico destinato all'indagato, confezione contenente stupefacente) senza che sia sempre necessaria una completa formulazione dell'imputazione nella fase di convalida.
- Se il bene è qualificabile come corpo del reato o cosa essenziale per l'accertamento, la motivazione circa la finalità probatoria deve essere particolarmente chiara e specifica; l'assenza di tale motivazione comporta la restituzione del bene.
- La presentazione successiva di atti difensivi (es. querela per sostituzione di persona depositata dopo il sequestro) non è di per sé idonea a invalidare la fondatezza iniziale del provvedimento di sequestro se gli elementi obiettivi raccolti all'atto giustificano il vincolo.
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