Cassazione Civile, Ordinanza n. 23986/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice su ricorso di una società creditrice, fondata su un credito risultante da decreto ingiuntivo opposto. Nel corso del giudizio di reclamo, la corte territoriale ha ritenuto che un accordo trilaterale tra la debitrice, un terzo soggetto debitore di quest'ultima e la creditrice avesse natura di delegazione o accollo cumulativo non liberatorio, con conseguente permanenza della legittimazione della creditrice a chiedere il fallimento anche in presenza di un'obbligazione sussidiaria. Ha inoltre ritenuto superate le soglie di fallibilità sulla base dei ricavi lordi dell'esercizio considerato e ha considerato legittima la correzione della sentenza di fallimento estesa al socio accomandatario. I ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 6 l. fall. e 1268, comma 2, c.c., sostenendo che la sussidiarietà escludesse la solidarietà e impedisse al creditore di agire senza previa richiesta al nuovo debitore, con esclusione della qualificazione del credito come condizionale; 2) violazione dell'art. 1 l. fall., perché il calcolo dei ricavi lordi avrebbe dovuto escludere anche costi di royalties e pubblicità; 3) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per avere il tribunale corretto d'ufficio la sentenza di fallimento estendendola al socio illimitatamente responsabile, senza che si trattasse di un mero errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondate o non specificamente veicolate le censure: il primo motivo era inammissibile perché non contestava adeguatamente l'accertamento di merito sulla natura cumulativa e non liberatoria del patto e perché, comunque, il creditore titolare di un credito assoggettato a beneficium ordinis conserva la legittimazione a chiedere il fallimento; il secondo era inammissibile per difetto di correlazione con la concreta vicenda e per insufficiente allegazione/prova sulla dedotta erronea inclusione dei costi nei ricavi; il terzo era inammissibile per difetto di interesse e perché, non essendo stato dedotto davanti al reclamo un vizio processuale tale da imporre la rimessione al primo giudice, la doglianza non poteva condurre alla cassazione invocata. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo della società creditrice è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Sono state poste le spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale è stata ritenuta irrilevante ai fini della cassazione, perché la censura non era corredata da una doglianza di merito idonea a incidere sulla decisione
Richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per contestare la correzione della sentenza di fallimento; la Corte ha respinto la censura per difetto di interesse e di specifiche deduzioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo
Richiamato per qualificare l'inammissibilità del primo motivo in presenza di giurisprudenza consolidata conforme
La legittimazione a chiedere il fallimento spetta a uno o più creditori e si estende anche a chi vanti un credito condizionale o soggetto a beneficium ordinis
I crediti condizionali includono anche quelli azionabili solo previa escussione o richiesta al debitore principale
Per verificare la fallibilità occorre considerare i ricavi lordi della gestione ordinaria, non i costi, e il debitore deve allegare e provare i requisiti di non fallibilità
La delegazione/accollo cumulativo non liberatorio conserva l'obbligazione del debitore originario e il beneficio d'ordine non esclude la sua posizione debitoria
La solidarietà passiva si fonda sulla coesistenza di più debitori obbligati alla medesima prestazione
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalità diverse, come nel caso di obbligazione sussidiaria
L'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile è stata richiamata come effetto ritenuto automatico dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il creditore che vanti un credito ancora soggetto a beneficium ordinis, o comunque non liberato dal patto con assunzione cumulativa del debito, conserva la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore originario.
- La solidarietà passiva non è incompatibile con la previsione di modalità diverse di esigibilità nei confronti dei condebitori; il beneficio d'ordine limita la scelta del creditore ma non elimina la coesistenza di più debitori per la medesima prestazione.
- Ai fini della verifica delle soglie di fallibilità, i ricavi lordi vanno ricostruiti sulla base della gestione ordinaria e la prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità grava sul debitore.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a una critica astratta in diritto, senza una specifica correlazione con gli accertamenti di fatto compiuti dalla corte di merito.
- La denuncia di nullità del procedimento di primo grado non è sufficiente, da sola, se la parte non deduce anche il concreto pregiudizio e le questioni di merito necessarie a fondare la riforma della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto oltre i termini speciali della procedura fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23903/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →