Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37732/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per il delitto di tentata concussione (art. 56 e 317 c.p.). Principali censure: 1) violazione di legge per avere la Corte di appello qualificato la condotta come tentata concussione nonostante, secondo la difesa, mancasse qualsiasi forma di costrizione e la vittima (Michele Guccione) non fosse in stato di 'metus'; 2) vizio di motivazione per omissione, per non avere la Corte di appello esaminato la specifica censura sulla idoneità costrittiva della condotta; 3) vizio di motivazione per illogicità per avere i giudici dato rilievo alla testimonianza di alcuni testi ignorando il contributo del teste Ivan De Marco che avrebbe dichiarato di non aver udito minacce; 4) deduzione di intervenuta prescrizione del reato (fatti del 3 e 4 giugno 2015) invocando l'applicazione dell'art. 157 c.p.

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (a) ha escluso la prescrizione del reato di tentata concussione alla data odierna, ricostruendo il conteggio della prescrizione (pena edittale aumentata per cause di interruzione e sospensione) e fissando la scadenza al 4 e 5 ottobre 2025; (b) ha confermato la valutazione di merito secondo la quale le frasi e il comportamento di Mongelli (anche considerata la qualifica di sottufficiale della Capitaneria) erano idonei ad avere valenza intimidatoria e ad integrare il reato tentato, nonostante il rifiuto espresso dalla vittima; (c) ha ritenuto legittima la gestione probatoria dei giudici di merito: il controllo di legittimità non consente una riedizione del fatto o della valutazione della prova, salvo macroscopici vizi di logicità o contraddittorietà; (d) ha considerato irrilevante per la configurabilità della concussione il fatto che la vittima si sia opposta, osservando che non è richiesto che la minaccia abbia prodotto uno stato soggettivo di timore, ma soltanto che prospetti un male ingiusto; in definitiva la sentenza d'appello è stata integralmente confermata (la Corte d'appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi a), c), d), f) e aveva confermato la condanna per il capo g) relativo alla tentata concussione).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla nozione di tentativo: la condotta contestata è stata valutata come tentata concussione in base all'idoneità della condotta a realizzare l'evento, anche se il risultato non si è concretizzato.

  • art. 317 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la concussione richiedendo l'ingiustizia del male prospettato e l'idoneità oggettiva della condotta intimidatoria; non è necessario che la minaccia abbia realmente prodotto uno stato soggettivo di timore nella vittima.

  • art. 157 cod. pen.

    Censura difensiva riferita all'estinzione del reato per prescrizione è stata respinta: la Corte ha ricostruito i termini di prescrizione tenendo conto dell'aumento per cause interruttive e dei periodi di sospensione verificatisi durante il giudizio, con scadenza individuata nel 2025.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)

    I giudici hanno osservato che il particolare statuto probatorio previsto dal comma 3 non era applicabile nel caso di specie, pur avendo riscontrato la convergenza probatoria fra le dichiarazioni della persona offesa e altri elementi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito di sindacato in cassazione in tema di vizi di motivazione: sono censurabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla modalità sintetica di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto formalmente ammissibile e analizzato nei termini consentiti.

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190

    Rimarcata la linea interpretativa giurisprudenziale post-riforma: l'elemento oggettivo della concussione si valuta sulla base della ingiustizia del male prospettato e della idoneità della condotta intimidatoria, non sulla misura soggettiva del timore della vittima.

Massime di principio

  • La configurabilità della concussione (anche tentata) si valuta sulla base dell'idoneità oggettiva della condotta a prospettare un male ingiusto, non sull'effettivo stato soggettivo di timore della vittima: il rifiuto della vittima non esclude automaticamente il reato.
  • La qualifica di pubblico ufficiale o la posizione di esercizio di poteri pubblici accentua la credibilità della minaccia: invocare funzioni ufficiali per prospettare controlli o sanzioni può integrare l'abuso della qualifica e la potenzialità concussiva.
  • In tema di prescrizione, il calcolo deve tenere conto non solo del fatto commesso e della pena edittale, ma anche di cause interruttive e sospensive (comprese quelle legate al procedimento e motivate da impedimenti di difesa o emergenze sanitarie); la valutazione deve risultare chiara e documentata.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito rivedere la valutazione del merito o 'rivalutare' i fatti e le prove, salvo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione su punti essenziali.
  • La presenza di dichiarazioni contrastanti tra testi non obbliga il giudice di legittimità a riformare la decisione: spetta ai giudici di merito valutare rilevanza e attendibilità delle fonti, a meno che la motivazione non sia manifestamente insufficiente.
  • Le prove parziali (es. singoli fotogrammi o spezzoni video) non possono da sole rovesciare una valutazione probatoria coerente e complessiva; la difesa deve dimostrare che la prova allegata rende irrimediabilmente illogica la motivazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.