Cassazione Penale, Sentenza n. 37732/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per il delitto di tentata concussione (art. 56 e 317 c.p.). Principali censure: 1) violazione di legge per avere la Corte di appello qualificato la condotta come tentata concussione nonostante, secondo la difesa, mancasse qualsiasi forma di costrizione e la vittima (Michele Guccione) non fosse in stato di 'metus'; 2) vizio di motivazione per omissione, per non avere la Corte di appello esaminato la specifica censura sulla idoneità costrittiva della condotta; 3) vizio di motivazione per illogicità per avere i giudici dato rilievo alla testimonianza di alcuni testi ignorando il contributo del teste Ivan De Marco che avrebbe dichiarato di non aver udito minacce; 4) deduzione di intervenuta prescrizione del reato (fatti del 3 e 4 giugno 2015) invocando l'applicazione dell'art. 157 c.p.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (a) ha escluso la prescrizione del reato di tentata concussione alla data odierna, ricostruendo il conteggio della prescrizione (pena edittale aumentata per cause di interruzione e sospensione) e fissando la scadenza al 4 e 5 ottobre 2025; (b) ha confermato la valutazione di merito secondo la quale le frasi e il comportamento di Mongelli (anche considerata la qualifica di sottufficiale della Capitaneria) erano idonei ad avere valenza intimidatoria e ad integrare il reato tentato, nonostante il rifiuto espresso dalla vittima; (c) ha ritenuto legittima la gestione probatoria dei giudici di merito: il controllo di legittimità non consente una riedizione del fatto o della valutazione della prova, salvo macroscopici vizi di logicità o contraddittorietà; (d) ha considerato irrilevante per la configurabilità della concussione il fatto che la vittima si sia opposta, osservando che non è richiesto che la minaccia abbia prodotto uno stato soggettivo di timore, ma soltanto che prospetti un male ingiusto; in definitiva la sentenza d'appello è stata integralmente confermata (la Corte d'appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi a), c), d), f) e aveva confermato la condanna per il capo g) relativo alla tentata concussione).
Norme richiamate
Riferimento alla nozione di tentativo: la condotta contestata è stata valutata come tentata concussione in base all'idoneità della condotta a realizzare l'evento, anche se il risultato non si è concretizzato.
La Corte ha interpretato la concussione richiedendo l'ingiustizia del male prospettato e l'idoneità oggettiva della condotta intimidatoria; non è necessario che la minaccia abbia realmente prodotto uno stato soggettivo di timore nella vittima.
Censura difensiva riferita all'estinzione del reato per prescrizione è stata respinta: la Corte ha ricostruito i termini di prescrizione tenendo conto dell'aumento per cause interruttive e dei periodi di sospensione verificatisi durante il giudizio, con scadenza individuata nel 2025.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)
I giudici hanno osservato che il particolare statuto probatorio previsto dal comma 3 non era applicabile nel caso di specie, pur avendo riscontrato la convergenza probatoria fra le dichiarazioni della persona offesa e altri elementi.
Richiamato per delimitare l'ambito di sindacato in cassazione in tema di vizi di motivazione: sono censurabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla modalità sintetica di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto formalmente ammissibile e analizzato nei termini consentiti.
Rimarcata la linea interpretativa giurisprudenziale post-riforma: l'elemento oggettivo della concussione si valuta sulla base della ingiustizia del male prospettato e della idoneità della condotta intimidatoria, non sulla misura soggettiva del timore della vittima.
Massime di principio
- La configurabilità della concussione (anche tentata) si valuta sulla base dell'idoneità oggettiva della condotta a prospettare un male ingiusto, non sull'effettivo stato soggettivo di timore della vittima: il rifiuto della vittima non esclude automaticamente il reato.
- La qualifica di pubblico ufficiale o la posizione di esercizio di poteri pubblici accentua la credibilità della minaccia: invocare funzioni ufficiali per prospettare controlli o sanzioni può integrare l'abuso della qualifica e la potenzialità concussiva.
- In tema di prescrizione, il calcolo deve tenere conto non solo del fatto commesso e della pena edittale, ma anche di cause interruttive e sospensive (comprese quelle legate al procedimento e motivate da impedimenti di difesa o emergenze sanitarie); la valutazione deve risultare chiara e documentata.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito rivedere la valutazione del merito o 'rivalutare' i fatti e le prove, salvo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione su punti essenziali.
- La presenza di dichiarazioni contrastanti tra testi non obbliga il giudice di legittimità a riformare la decisione: spetta ai giudici di merito valutare rilevanza e attendibilità delle fonti, a meno che la motivazione non sia manifestamente insufficiente.
- Le prove parziali (es. singoli fotogrammi o spezzoni video) non possono da sole rovesciare una valutazione probatoria coerente e complessiva; la difesa deve dimostrare che la prova allegata rende irrimediabilmente illogica la motivazione di merito.
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