Cassazione Civile, Ordinanza n. 13797/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una ex dipendente di un istituto bancario aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF che assumeva operate in eccesso su una prestazione in capitale corrispostale dal fondo di previdenza complementare del personale, in sostituzione della rendita periodica. Sosteneva che il fondo, nel fungere da sostituto d’imposta, non avesse escluso dalla base imponibile i contributi da lei versati fino al 31 dicembre 1994 entro il limite del 4% previsto dalla disciplina allora vigente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che il fondo avesse illegittimamente tassato l’intero importo senza detrarre i contributi esenti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, TUIR ratione temporis applicabile, assumendo che l’agevolazione operi solo per i contributi previdenziali obbligatori previsti dalla legge, mentre i versamenti al fondo complementare, essendo volontari e fondati sulla convenzione tra datore di lavoro e lavoratore, concorrono integralmente a formare il reddito imponibile, senza franchigia o detrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e, quindi, segue il medesimo regime fiscale. Di conseguenza, la base imponibile è l’intera somma corrisposta dal fondo, senza possibilità di scorporare i contributi versati dal lavoratore, poiché solo i contributi previdenziali o assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito. La Corte ha ritenuto che la CTR si fosse discostata da tali principi e ha cassato la sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
nel testo vigente ratione temporis, regola il trattamento fiscale della prestazione e non consente di escludere dalla base imponibile contributi volontari versati a un fondo di previdenza complementare.
richiamato come corrispondente numerazione attuale della disciplina applicata ratione temporis.
la prestazione in capitale erogata in sostituzione della pensione integrativa conserva la stessa categoria reddituale della pensione rinunciata.
art. 48, comma 2, lettera a), TUIR
i contributi che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; la volontarietà del versamento esclude l’agevolazione.
art. 51, comma 2, lettera a), TUIR
norma corrispondente alla previgente disciplina richiamata dalla Corte, con identico principio di non imponibilità solo per contributi imposti dalla legge.
art. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 546 del 1992
indica il tipo di ricorso tributario originariamente proposto per ottenere il rimborso.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare, quando sostituisce una pensione integrativa, va qualificata secondo la stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e assoggettata al relativo regime fiscale.
- Ai fini della determinazione della base imponibile, non possono essere sottratti i contributi versati dal lavoratore al fondo se tali contributi hanno natura volontaria e trovano titolo in un accordo negoziale, anziché in una previsione di legge.
- La non imponibilità dei contributi previdenziali o assistenziali opera solo per i versamenti effettuati in adempimento di un obbligo legale; i contributi facoltativi concorrono integralmente alla formazione del reddito.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando l’originaria domanda.
- In presenza di consolidati precedenti conformi, il giudice di legittimità può ribadire il principio già affermato e censurare la decisione di merito che se ne sia discostata.
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