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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37918/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un intervento edilizio abusivo e per la successiva violazione dei sigilli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina dell'abuso edilizio, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero accertato l'effettivo aumento del carico urbanistico e che una struttura ritenuta precaria e aperta su tre lati non sarebbe valutabile come volumetria; ha inoltre censurato la motivazione, ritenuta basata solo sul verbale di sequestro senza adeguati indicatori tecnici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in tema di determinazione della pena, contestando la motivazione sulla pena base e sull'aumento per continuazione, ritenuta apparente o illogica per il solo richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e coerente sulla natura non precaria del manufatto, descritto come costruzione abusiva di 80 mq con cucina, camere, servizi e arredi parziali, idonea a integrare nuova volumetria e nuovo carico urbanistico. Ha ritenuto inoltre infondato il profilo sulla pena, rilevando che la Corte territoriale aveva esplicitato il criterio seguito: pena base al minimo edittale, equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, aumento di mesi due e euro 200,00 per continuazione, con giudizio finale di congruità aderente alla gravità del fatto. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), D.P.R. 380/2001

    È la norma incriminatrice richiamata per l'intervento edilizio abusivo; la Corte ritiene configurabile il reato quando l'opera non sia precaria ma realizzi una trasformazione edilizia permanente con nuova volumetria e superficie residenziale.

  • art. 349, comma 2, c.p.

    È la norma richiamata per la successiva violazione dei sigilli apposti sull'opera abusiva.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzata come criterio di commisurazione della pena; la Corte afferma che, quando la pena è vicina al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione logica e coerente del compendio probatorio.
  • La sentenza di appello può richiamare la motivazione di primo grado e formare con essa un unicum, purché dia risposta adeguata alle specifiche censure devolute.
  • In materia edilizia, un'opera non può essere considerata precaria quando, per consistenza, stabilità e destinazione, realizzi una trasformazione permanente del suolo e nuova volumetria o superficie residenziale; in tale ipotesi è legittimo valorizzare anche gli accertamenti di polizia giudiziaria e la qualificazione dell'opera come stabile.
  • La contestazione sull'aumento del carico urbanistico è infondata se i giudici di merito hanno accertato una costruzione stabile, dotata di ambienti abitativi e idonea a incidere in modo permanente sul territorio.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione assente, apparente o manifestamente illogica, non la mera richiesta di una diversa quantificazione.
  • Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, una motivazione sintetica che richiami la congruità della pena e i criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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