Cassazione Penale, Ordinanza n. 37918/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un intervento edilizio abusivo e per la successiva violazione dei sigilli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina dell'abuso edilizio, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero accertato l'effettivo aumento del carico urbanistico e che una struttura ritenuta precaria e aperta su tre lati non sarebbe valutabile come volumetria; ha inoltre censurato la motivazione, ritenuta basata solo sul verbale di sequestro senza adeguati indicatori tecnici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in tema di determinazione della pena, contestando la motivazione sulla pena base e sull'aumento per continuazione, ritenuta apparente o illogica per il solo richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e coerente sulla natura non precaria del manufatto, descritto come costruzione abusiva di 80 mq con cucina, camere, servizi e arredi parziali, idonea a integrare nuova volumetria e nuovo carico urbanistico. Ha ritenuto inoltre infondato il profilo sulla pena, rilevando che la Corte territoriale aveva esplicitato il criterio seguito: pena base al minimo edittale, equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, aumento di mesi due e euro 200,00 per continuazione, con giudizio finale di congruità aderente alla gravità del fatto. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), D.P.R. 380/2001
È la norma incriminatrice richiamata per l'intervento edilizio abusivo; la Corte ritiene configurabile il reato quando l'opera non sia precaria ma realizzi una trasformazione edilizia permanente con nuova volumetria e superficie residenziale.
È la norma richiamata per la successiva violazione dei sigilli apposti sull'opera abusiva.
Richiamato per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.
Norma richiamata per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
Utilizzata come criterio di commisurazione della pena; la Corte afferma che, quando la pena è vicina al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione logica e coerente del compendio probatorio.
- La sentenza di appello può richiamare la motivazione di primo grado e formare con essa un unicum, purché dia risposta adeguata alle specifiche censure devolute.
- In materia edilizia, un'opera non può essere considerata precaria quando, per consistenza, stabilità e destinazione, realizzi una trasformazione permanente del suolo e nuova volumetria o superficie residenziale; in tale ipotesi è legittimo valorizzare anche gli accertamenti di polizia giudiziaria e la qualificazione dell'opera come stabile.
- La contestazione sull'aumento del carico urbanistico è infondata se i giudici di merito hanno accertato una costruzione stabile, dotata di ambienti abitativi e idonea a incidere in modo permanente sul territorio.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione assente, apparente o manifestamente illogica, non la mera richiesta di una diversa quantificazione.
- Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, una motivazione sintetica che richiami la congruità della pena e i criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.
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