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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37910/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche e ridotto la pena a mesi sei di reclusione e euro 7.000 di multa per reati contestati in materia di accise/carburante. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 533, 535 e 192 c.p.p., sostenendo che la condanna non superasse il ragionevole dubbio, perché il quadro probatorio sarebbe stato incerto quanto alla disponibilità del box e alla riferibilità del carburante all'imputato. Con il secondo motivo ha denunciato violazioni degli artt. 507, 191, 178 lett. c) e 179 c.p.p., oltre all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, contestando l'acquisizione d'ufficio di un certificato di analisi del carburante, ritenuto prova decisiva, senza esame in dibattimento dell'autore del documento e in presunta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Con il terzo motivo ha invocato l'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, l'art. 133 c.p. per la dosimetria della pena e l'art. 163 c.p. per il diniego della sospensione condizionale, lamentando che il diniego della non punibilità e dei benefici fosse fondato su una valutazione impropria dei precedenti penali e non sulle modalità concrete del fatto. Con il quarto motivo ha infine dedotto vizio di motivazione per asserita mancata risposta alle censure su disponibilità del locale, riferibilità del carburante, particolare tenuità del fatto e trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente sulla disponibilità del box e del carburante in capo all'imputato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la doglianza sull'art. 192 c.p.p. non può essere veicolata come violazione di legge per contestare l'apprezzamento delle prove, e perché la questione dell'acquisizione del certificato era stata già esaminata e motivatamente disattesa in appello; ha inoltre valorizzato il potere del giudice di acquisire prove ex art. 507 c.p.p., la natura del certificato come atto acquisibile e la mancata specifica deduzione di una richiesta istruttoria contraria respinta. Anche il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per le modalità organizzate e il pericolo connesso alla condotta, e aveva negato la sospensione condizionale in ragione dei precedenti penali ostativi; la censura sulla pena è stata qualificata come generica. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e assorbito. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995

    comma 1 lett. b e lett. f), e comma 4

    disposizione sostanziale posta a base della contestazione relativa al carburante/accise, richiamata come titolo di responsabilità della condanna di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per invocare il principio di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

  • art. 535 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel primo motivo insieme all'art. 533 c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può essere usato in cassazione per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 507 c.p.p.

    consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche d'ufficio per salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio.

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta inutilizzabilità/illegittimità dell'acquisizione documentale.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    richiamato come nullità generale a regime intermedio per pretesa lesione del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa insieme all'art. 178 lett. c) c.p.p.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla difesa a sostegno del principio di contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a tutela del diritto al contraddittorio e alla difesa.

  • art. 431 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di atti irripetibili inseriti nel fascicolo del dibattimento.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello l'ha escluso valorizzando le modalità organizzate della condotta e il pericolo connesso.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la dosimetria della pena; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 163 c.p.

    richiamato per la sospensione condizionale della pena; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione dei precedenti ostativi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale del contraddittorio, ma ritenuto non violato nei termini dedotti.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito mascherare come violazione di legge una critica che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove: il controllo di legittimità non può sovrapporsi al giudizio di merito quando la motivazione impugnata sia logica e non manifestamente illogica.
  • La censura ex art. 192 c.p.p. non è utilizzabile per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio come se si trattasse di un vizio di motivazione: i limiti del ricorso per cassazione non possono essere elusi prospettando la violazione di legge per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in cassazione doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata: in tal caso i motivi sono generici e non specifici.
  • Nel procedimento penale il giudice può disporre l'acquisizione officiosa di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. anche per integrare il quadro probatorio; la difesa, se intende reagire, deve formulare specifiche richieste istruttorie contrarie e indicare in modo puntuale la decisività della prova richiesta.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata soprattutto in relazione alle modalità della condotta, all'offensività concreta e al pericolo creato; la decisione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato quando siano ostativi secondo la motivazione del giudice di merito; la critica deve confrontarsi con tale ratio e non con una diversa prognosi astratta.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono indicare specifiche aporie della motivazione e non possono risolversi in formule di stile o in contestazioni meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiti alternativiPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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