Cassazione Penale, Ordinanza n. 37902/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per interventi abusivi eseguiti in area boschiva. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato la sua tesi difensiva alternativa: egli aveva ammesso l'uso di un escavatore nell'area, ma negava di avere aperto nuove strade, affermando di essersi limitato a percorrere e sistemare tratti di piste da esbosco già esistenti per trasportare legname autorizzato al taglio. Ha inoltre sostenuto che, in difetto di prova dello stato dei luoghi prima del suo intervento, non si poteva escludere che le modifiche contestate fossero preesistenti e imputabili ad altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile la motivazione della Corte d'appello, qualificata come pertinente e non illogica, poiché fondata sulle risultanze testimoniali e sulle tracce materiali rinvenute sul terreno, considerate compatibili con il passaggio dell'escavatore e incompatibili con l'ambiente boschivo. Ha inoltre osservato che non vi erano elementi per dimostrare la preesistenza dei tracciati. È stato richiamato anche il principio secondo cui ogni intervento su un'opera abusiva, anche se qualificato come manutenzione ordinaria, integra ripresa dell'attività criminosa originaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 D.P.R. 380/01
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per interventi edilizi/urbanistici abusivi in assenza di autorizzazioni.
art. 181 D.Lgs. 42/04
Norma incriminatrice richiamata per l'intervento abusivo su area sottoposta a tutela paesaggistica.
art. 734 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per la distruzione o deturpamento di bellezze naturali o cose soggette a speciale protezione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare nel merito una motivazione di merito che sia pertinente, non illogica e sorretta da elementi probatori specifici.
- Quando la corte di merito fonda il proprio convincimento su testimonianze e su riscontri materiali compatibili con la condotta contestata, la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa non è sufficiente a determinare l'annullamento per vizio di motivazione se non evidenzia una reale illogicità o una mancanza argomentativa decisiva.
- In tema di opere abusive, l'intervento successivo anche solo manutentivo o di ripristino su tracciati realizzati abusivamente può essere letto come prosecuzione dell'attività criminosa originaria.
- In caso di ricorso inammissibile, se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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