Cassazione Penale, Ordinanza n. 37903/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Salerno per avere importato 3.740 pezzi di calzature contenenti sostanze chimiche in concentrazione superiore a quella consentita. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva inosservanza di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso del tutto di valutare le allegazioni difensive e la documentazione prodotta per dimostrare la sua buona fede e la conformità dei prodotti alla normativa europea. In particolare, richiamava attestazioni di conformità rilasciate dal produttore estero e alcuni test report SGS, assumendo di aver acquistato la merce solo dopo aver ricevuto tali documenti. Secondo la difesa, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere che l'imputato non avesse acquisito informazioni o attestazioni di conformità prima dell'immissione in commercio, senza confrontarsi con prove decisive già versate in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e mancanza di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Inoltre ha osservato che il vizio di travisamento della prova per omissione richiede la dimostrazione della decisività dell'elemento asseritamente non valutato, requisito qui non soddisfatto, poiché la documentazione prodotta non appariva univocamente riferibile alla merce contestata né idonea, per sé sola, a esonerare l'importatore da ulteriori controlli. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16 D.Lgs. n. 133/2009
norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per l'importazione di prodotti non conformi ai limiti previsti dalla disciplina europea richiamata.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/7/2008
richiamata dalla difesa per sostenere che l'obbligo di valutazione completa della conformità grava sul fabbricante, mentre l'importatore deve comunque assicurarsi della conformità dei prodotti immessi sul mercato.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova per omissione non è integrato dalla sola allegazione della mancata valutazione di un documento o di un elemento probatorio: è necessario dimostrare che quel materiale abbia carattere decisivo, cioè che, se correttamente esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito processuale diverso.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una nuova ponderazione del compendio probatorio in sostituzione di quella compiuta dal giudice di merito, salvo il limite della manifesta illogicità della motivazione o del travisamento decisivo della prova.
- La documentazione prodotta a sostegno della buona fede o della conformità del prodotto importato non esonera automaticamente l'importatore da ulteriori verifiche; la sua efficacia dimostrativa va valutata in concreto, anche in relazione alla riferibilità del documento alla specifica merce e all'affidabilità della fonte.
- Quando il giudice di merito ritiene non provata la conformità del prodotto o non attendibili gli elementi difensivi offerti, tale valutazione, se logicamente argomentata, non è sindacabile in cassazione come semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
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