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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37907/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per avere, quale percettore del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma e il relativo reddito, condotta ricondotta all'art. 7 del D.L. 4/2019. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un solo motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe trascurato il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato sin dal primo contatto con la Guardia di Finanza, avendo egli ammesso subito l'attività svolta; tale atteggiamento sarebbe indice di minore capacità a delinquere e avrebbe dovuto essere valorizzato ai fini del riconoscimento del beneficio. Si lamentava inoltre che la motivazione di rigetto fosse meramente assertiva e apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era generica e, per parte decisiva, introduceva in cassazione un tema non specificamente dedotto con l'atto di appello: il preteso comportamento collaborativo dell'imputato. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche, nel gravame di merito era stato valorizzato un solo elemento, cioè le "note caratteristiche" depositate in atti, senza spiegarne il collegamento con il beneficio richiesto. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la sussistenza di elementi positivamente apprezzabili, è stata ritenuta sufficiente. Conseguenza dell'inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 4/2019

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per l'omessa comunicazione dell'attività lavorativa autonoma e del relativo reddito da parte del percettore del reddito di cittadinanza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono la positiva emersione di elementi idonei a giustificare una mitigazione della pena. In assenza di una richiesta specifica e argomentata, il diniego può essere motivato con il mero richiamo all'assenza di elementi positivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare inosservanza di legge e vizio di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e in parte nuova rispetto all'appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato nel principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione nel grado precedente.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Concorre a fondare la regola di preclusione delle questioni nuove in cassazione se non introdotte con i motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente: il giudice può negarle quando non emergano elementi positivi specifici idonei a giustificare un trattamento di favore rispetto alla pena base.
  • Se la richiesta di attenuanti generiche in appello è formulata in modo generico o si fonda su elementi non chiaramente collegati al beneficio, il diniego può essere motivato sinteticamente con il richiamo all'assenza di elementi favorevoli.
  • In cassazione non possono essere introdotti, sotto forma di vizio motivazionale, temi difensivi non dedotti con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • La motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della sua effettiva apparente illogicità o della mancanza di una richiesta specifica e circostanziata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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