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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37901/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e in appello a sette mesi di arresto per pesca in concorso di oloturie, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sostiene che le 45 kg di oloturie sarebbero state rinvenute ancora in vita e immediatamente rigettate in mare, con assenza di un danno concreto alla fauna marina; che il numero di esemplari sarebbe esiguo rispetto al peso medio indicato; e che il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare in modo generico precedenti di legittimità, senza una specifica valutazione delle circostanze del caso concreto idonee a giustificare la non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione pertinente e non illogica sul diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando sia la non decisività degli elementi allegati dalla difesa (vitalità del pescato, numero degli esemplari, valore economico) sia il carattere professionale della pesca, incompatibile con un episodio isolato e di minima offensività. In sede di legittimità tale valutazione discrezionale di merito non è sindacabile quando sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 8 d.lgs. n. 4/2012

    norma incriminatrice per la pesca illecita di oloturie/cetrioli di mare

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata nei meriti e non riconoscibile in cassazione in assenza di illogicità della motivazione

  • art. 133, comma 1, c.p.

    criteri di riferimento per la valutazione della tenuità dell'offesa

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi astrattamente rilevanti: è sufficiente che individui quelli ritenuti decisivi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimamente fondato anche su un solo profilo ostativo, se logicamente argomentato e idoneo a escludere la minima offensività del fatto.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto, quando sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
  • La rilevanza di elementi favorevoli allegati dalla difesa richiede una specifica incidenza sulla offensività concreta; la mera riproposizione di circostanze già disattese non è sufficiente a scardinare la motivazione del giudice di merito.
  • La configurazione di una condotta inserita in un'attività professionale, organizzata e sistematica può essere incompatibile con la particolare tenuità del fatto, anche in presenza di un contenuto materiale apparentemente limitato dell'episodio contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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