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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37904/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che, a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la sanzione inflitta in primo grado per reati ambientali, confermando il resto della decisione. In ricorso ha dedotto: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione per asserita indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, perché formulati cumulativamente per un delitto e una contravvenzione senza chiara distinzione delle condotte; 2) l'omessa applicazione della diminuente correlata all'attenuante di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, pur riconosciuta in sentenza; 3) la violazione di legge in materia di prescrizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato un meccanismo di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge n. 103/2017 e poi superato dalla legge n. 134/2021, con conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato contravvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse stata emessa in esito a un accordo ex art. 599-bis c.p.p. sul trattamento sanzionatorio, integralmente recepito dal giudice di secondo grado: ciò comporta una preclusione a proporre in cassazione censure relative a questioni rinunciate con il concordato, comprese quelle sulla determinazione della pena e, in generale, quelle che non attengano alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Quanto al motivo sulla prescrizione, la Corte ha inoltre richiamato il recente orientamento delle Sezioni unite sulla disciplina dell'art. 159 c.p., ritenendo comunque infondata la doglianza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna di primo e secondo grado; nel testo non ne è sviluppata un'interpretazione autonoma.

  • art. 256, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma incriminatrice ambientale contestata unitamente al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.; il comma 4 è richiamato come fonte di una attenuante/diminuente che il ricorrente lamenta non essere stata correttamente applicata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato sulla pena preclude la proposizione di successive impugnazioni su questioni rinunciate con l'accordo; il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    Il mancato esame delle condizioni di proscioglimento è indicato tra le doglianze non proponibili in cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., se il motivo attiene a questioni rinunciate.

  • art. 159 c.p.

    "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ... si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021"

    Le Sezioni unite sono richiamate per affermare che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 continua a valere per i reati commessi nel periodo di sua vigenza, senza abrogazione retroattiva da parte delle leggi successive.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è pronunciata in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e il giudice recepisce integralmente l'accordo, il potere dispositivo delle parti produce una preclusione processuale rispetto alle successive impugnazioni sui punti oggetto di rinuncia.
  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto censure concernenti la validità della volontà negoziale, il consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme dall'accordo; restano invece inammissibili i motivi rinunciati e quelli che mirano a rimettere in discussione la determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
  • La deduzione della prescrizione non è scrutinabile come motivo di merito se si confronta con una decisione resa in concordato sulla pena e, in ogni caso, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo il periodo di commissione del reato, senza ipotesi di abrogazione retroattiva delle norme previgenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, valutata equitativamente in rapporto alla natura delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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